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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40210/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per rapina pluriaggravata e lesioni pluriaggravate. Il ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. per presunta tempestività della proposta di concordato (sosteneva che la proposta era stata formulata entro i 15 giorni); 2) nullità della revoca dell'ammissione del teste indicato dalla difesa e diniego della rinnovazione dell'istruttoria; 3) vizio relativo al riconoscimento fotografico effettuato dagli agenti (art. 189 c.p.p.) e mancato accertamento; 4) errata qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che si trattava di furto con strappo e non di rapina, contestando aggravanti e recidiva); 5) assorbimento o insussistenza del reato di lesioni personali come fatto autonomo; 6) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria relativa alla capacità di intendere e di volere (richiesta perizia e testimonianze), oltre a contestazioni sulla quantificazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il dedotto termine: dagli atti risultava il deposito della proposta di concordato presso la Procura Generale solo in data 6.12.2024, quindi oltre il termine di 15 giorni, e le eccezioni difensive non hanno superato tale evidenza. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché costituiscono richieste di rivalutazione di merito delle prove (valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità) e/o generici; in particolare la revoca dell'ammissione del teste era già decorsa senza immediata eccezione, la contestazione del riconoscimento fotografico e le richieste di rinnovazione probatoria miravano a una diversa valutazione fattuale, e la riqualificazione del reato e l'assorbimento delle lesioni sono state rigettate come valutazioni non fondate o generiche. La Corte ha confermato la capacità di intendere e volere sulla base delle prove documentali già acquisite. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000 e valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma sui termini per la proposta di concordato è stata interpretata nel senso che il termine di 15 giorni deve essere rispettato con riferimento al deposito formale presso la Procura Generale/Cancelleria; una proposta effettivamente depositata oltre tale termine è inammissibile.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    La contestazione sull'attendibilità del riconoscimento fotografico costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione dell'attendibilità se la motivazione di merito è logica e coerente.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La mancata rinnovazione dell'istruttoria per accertare la capacità di intendere e volere è stata valutata alla luce della motivazione dei giudici di merito che, basandosi su prove documentali, hanno ritenuto l'imputato capace; l'assenza di specificità sulla necessità della prova richiesta rende la doglianza generica e inammissibile.

  • art. 628 cod. pen.

    Le contestazioni sulle aggravanti previste dall'art. 628 e sulla qualificazione del fatto sono questioni di fatto e di diritto già adeguatamente motivate dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina con lesioni concorrenti.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla necessità di dedurre immediatamente la nullità relativa alla revoca dell'ammissione del teste: la mancata deduzione tempestiva comporta la sanatoria della nullità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Principio richiamato per la valutazione dell'ammenda/cassa delle ammende: la Corte ha disposto il versamento in via equitativa di una somma alla cassa delle ammende, ritenendo non provata la totale assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La proposta di concordato prevista dall'art. 599-bis c.p.p. deve rispettare i termini formali: la data rilevante è il deposito ufficiale presso la Procura/Tribunale; invii o negoziazioni precedenti non sostituiscono il deposito formale entro il termine.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio per ottenere una diversa valutazione delle prove: i motivi che si risolvono in mera rivalutazione fattuale sono inammissibili.
  • La revoca dell'ammissione di un teste è impugnabile solo se tempestivamente dedotta in udienza; la mancata immediata eccezione determina la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
  • Le questioni relative all'attendibilità di riconoscimenti fotografici o al valore probatorio di testimonianze sono valutazioni di merito: per opporvisi in Cassazione è necessario evidenziare vizi logici, contraddizioni manifeste o nullità procedurali rilevabili di diritto.
  • Le lesioni personali possono concorrere con il reato di rapina; la loro riconoscibilità come reato autonomo o assorbito dipende dalla ricostruzione fattuale e dalla motivazione del giudice di merito.
  • Richieste di acquisizione di perizie o testimonianze sulla capacità di intendere e volere devono essere motivate in modo specifico e dimostrare la rilevanza per la decisione; altrimenti la mancata ammissione difficilmente costituisce motivo di legittimità.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di diritto, errori di applicazione normativa o motivazioni illogiche e palesi; una diversa lettura delle prove non costituisce sufficiente motivo di annullamento.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; è opportuno valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima del deposito.

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