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Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 14848 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione (Irpef, con tassazione separata) le somme corrisposte dall'A.S.P. di Crotone a titolo di risarcimento per la 'perdita di chance' connessa alla mancata attivazione della retribuzione di risultato (art. 52 c.c.n.l.). La questione giuridica centrale era se tali somme avessero natura di lucro cessante (reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 T.u.i.r., richiamando anche art.17 comma 1 lett. b., per la tassazione separata) oppure costituissero un danno emergente esente da imposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto imponibile il risarcimento. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto i ricorsi dei contribuenti ritenendo che le somme fossero risarcimento per perdita di chance (danno emergente) e non sostitutive di reddito perduto; pertanto non costituivano reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 T.u.i.r. Le spese di merito sono compensate; l'Agenzia delle entrate è condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità ai contribuenti (liquidate in Euro 7.300,00 + Euro 200,00 di esborsi e 15% di rimborso forfetario).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), art. 6, comma 2

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti

    La Corte ricorda che ai sensi di tale norma le somme risarcitorie sono imponibili solo se hanno la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante); nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il risarcimento riguardasse invece un danno emergente (perdita di chance) e quindi non fosse imponibile.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), art. 17, comma 1, lett. b

    Richiamata in primo grado e dalla C.T.R. quale norma che disciplina la tassazione separata delle somme percepite in anni successivi a quelli di competenza; la Corte di cassazione ha però ritenuto irrilevante l'applicazione di tale disposizione se la somma è qualificata come danno emergente esente.

  • Art. 52 del C.C.N.L. della dirigenza sanitaria (08/06/2000)

    Richiamato come riferimento per il meccanismo della retribuzione di risultato e per la quantificazione del quantum nella transazione, ma la Corte osserva che l'utilizzo del contratto collettivo per quantificare l'ammontare non modifica la natura risarcitoria (danno emergente) della somma.

Massime di principio

  • Una somma percepita a titolo risarcitorio è imponibile solo se ha la funzione di reintegrare redditi effettivamente perduti (lucro cessante). Se il risarcimento ripara un danno emergente (es. perdita di chance professionale, lesione della professionalità), non costituisce reddito imponibile.
  • La qualificazione del danno fatta dal giudice del lavoro (segnatamente come perdita di chance/danno emergente) è determinante ai fini fiscali: la natura accertata in sede giuslavoristica prevale nella valutazione tributaria.
  • La modalità o il criterio utilizzato per quantificare il risarcimento (anche facendo riferimento a voci contrattuali o a parametri retributivi) non trasforma un risarcimento di danno emergente in un reddito sostitutivo tassabile.
  • L'onere della prova circa la natura sostitutiva del pagamento (cioè che la somma ripara una perdita di redditi) grava sull'Amministrazione finanziaria; quest'ultima deve dimostrare che il risarcimento è diretto a reintegrare redditi non percepiti.
  • Nelle transazioni e negli atti di liquidazione è opportuno indicare chiaramente la natura della somma (qualificazione risarcitoria, oggetto del contendere) e conservare le pronunce giudiziali che motivano tale qualificazione per prevenire contestazioni fiscali.
  • Ogni caso va valutato concretamente: risarcimenti per mancati aumenti o opportunità future spesso rientrano nella perdita di chance e sono esenti, ma se la somma è esplicitamente destinata a sostituire redditi già perduti può essere tassabile.

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