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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24878/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. limitatamente al capo 1, ma aveva confermato per il resto la condanna per più furti aggravati contestati ai capi da 1 a 6. L'imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) denunciava violazione di legge sulla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625 n. 7 c.p. per due furti di autovetture, sostenendo che i veicoli erano stati lasciati aperti con le chiavi inserite e quindi non ricorresse il requisito della necessità dell'affidamento alla pubblica fede; (2) e (3) lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. dei fatti relativi ai capi 4 e 5, sostenendo che le cantine da cui erano stati sottratti attrezzi non fossero pertinenze dell'abitazione, perché usate per attività diverse e non a servizio della privata dimora; (4) deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riduzione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. relativa al capo 1, lamentando che la Corte territoriale avesse mantenuto immutato il trattamento sanzionatorio senza spiegazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo. Ha rigettato il primo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui, nel furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede sussiste anche se il veicolo è lasciato aperto e con le chiavi inserite, poiché la necessità riguarda l'impossibilità oggettiva di portare il bene con sé e non le cautele adottate dal proprietario. Ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la cantina può integrare pertinenza dell'abitazione e, nel caso concreto, anche parte integrante della privata dimora se destinata stabilmente ad attività personali o ricreative. Ha invece ritenuto fondato il quarto motivo, osservando che, pur potendo la pena rimanere invariata dopo l'eliminazione di un'aggravante se il giudice motivi adeguatamente il mantenimento del giudizio di equivalenza o della pena già applicata, nel caso di specie la Corte di appello aveva escluso una delle aggravanti del capo 1 senza spiegare perché la pena non dovesse essere ridotta. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 4 c.p.

    L'esclusione di una delle aggravanti contestate impone una specifica motivazione se il giudice mantiene invariata la pena già irrogata.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sussiste anche per autovetture lasciate sulla pubblica via con portiere aperte e chiavi inserite, perché la necessità si riferisce all'impossibilità oggettiva di portare con sé il bene.

  • art. 624-bis c.p.

    Nel furto in abitazione, la nozione di pertinenza comprende il bene funzionalmente asservito e durevolmente destinato al servizio o ornamento della privata dimora, senza necessità di contiguità fisica.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze può essere confermato anche dopo l'esclusione di un'aggravante, ma occorre una motivazione adeguata.

  • art. 625 c.p.

    La sentenza richiama il regime delle aggravanti del furto e la loro incidenza sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 624 c.p.

    Il fatto base resta qualificato come furto, poi aggravato o ricondotto a forme speciali a seconda delle circostanze concrete.

Massime di principio

  • Nel furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in un luogo privato accessibile al pubblico, l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede ricorre anche se il veicolo è lasciato aperto e con le chiavi inserite, perché la "necessità" attiene all'oggettiva impossibilità di custodire il bene con sé e non alla negligenza del proprietario.
  • La trascuratezza del proprietario nella custodia del bene non esclude l'aggravante della pubblica fede: ciò che rileva è la temporanea inevitabilità dell'affidamento del bene al normale rispetto altrui.
  • Ai fini del furto in abitazione, costituiscono pertinenza della privata dimora i locali o beni funzionalmente asserviti all'immobile principale e destinati stabilmente al suo servizio od ornamento, senza che sia necessario un rapporto di contiguità fisica.
  • Una cantina può integrare la nozione di pertinenza dell'abitazione e, se utilizzata per attività personali o ricreative strettamente collegate alla vita domestica, può essere considerata parte integrante della privata dimora.
  • Se il giudice di appello elimina una circostanza aggravante ma conferma la stessa pena, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni per cui il trattamento sanzionatorio resta immutato, specie quando la pena sia stata costruita anche nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.
  • La mera conferma della pena dopo l'esclusione di un'aggravante non è di per sé legittima: è necessaria una motivazione che consenta di controllare la tenuta del giudizio sulle circostanze e sulla commisurazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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