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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21846/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva rigettato le istanze di concessione di misure alternative alla detenzione ai sensi degli artt. 47, 47-ter, comma 1-bis, e 50 ord. pen. I motivi dedotti erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle norme sulle misure alternative, con doglianza di travisamento del fatto e di erronea valutazione della pericolosità sociale su presupposti fattuali asseritamente inesistenti; 2) violazione di legge, carenza assoluta di istruttoria e motivazione apparente quanto alla presunta irreperibilità del condannato. La Corte rileva che le censure tendevano in realtà a proporre una diversa lettura del materiale fattuale, non consentita in sede di legittimità, e che non veniva efficacemente aggredita la ratio autonoma del provvedimento impugnato fondata sull'accertata irreperibilità del richiedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici, meramente reiterativi o confutativi e comunque manifestamente infondati, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto estranea al sindacato di legittimità. In particolare, ha valorizzato che il Tribunale di sorveglianza aveva fondato il rigetto anche su una autonoma ratio decidendi relativa all'irreperibilità del condannato, rimasta sostanzialmente non censurata in modo specifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Norma richiamata per indicare l'istanza di misura alternativa proposta e poi rigettata dal tribunale di sorveglianza.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

    Norma richiamata quale base della richiesta di misura alternativa, oggetto del rigetto e del ricorso.

  • art. 50 ord. pen.

    Norma richiamata tra quelle poste a fondamento delle istanze di misure alternative rigettate.

  • art. 74 t.u.stup.

    Richiamato dal tribunale di sorveglianza per segnalare la pendenza di un procedimento penale a carico del richiedente; la difesa deduceva l'intervenuta assoluzione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È richiamato per fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità delle censure e mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    È richiamato quale parametro per la specificità dei motivi di ricorso, richiamato dall'art. 591 c.p.p.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare la mancanza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa e alternativa valutazione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia autonoma, coerente e priva di vizi logico-giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso consegue quando i motivi sono aspecifici, reiterativi o meramente confutativi, cioè non si confrontano con le rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • Se il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve aggredirle tutte in modo specifico; l'omessa contestazione di una ratio assorbente rende il ricorso inidoneo a ottenere l'annullamento.
  • La censura di travisamento del fatto non può tradursi in una contestazione generica delle risultanze istruttorie, ma deve individuare specifici errori percettivi o processuali decisivi per la decisione.
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame della pericolosità sociale o degli elementi fattuali posti a base del diniego di misure alternative, salvo vizi argomentativi rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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