Ordinanza n. 476/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo della deliberazione n. 1253 del giorno 11 novembre 2024, pubblicata sul BURP n. 92 del 14 novembre 2024 a firma del direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, avente ad oggetto l’indizione della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 8 unità di personale - Area dei Funzionari e dell’elevata Qualificazione, CCNL “Funzioni locali” -, presso ARIF per il profilo professionale, di “Specialista Avvocato”, pubblicata sul BURP n° 92 del 14/11/2024; del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 8 posti - area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - profilo professionale specialista avvocato a tempo indeterminato e a tempo pieno, indetto dal Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia con deliberazione n° 1253 del 11/11/2024, pubblicata sul BURP n° 92 del 14/11/2024 ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente: - della deliberazione n. 559 del 3 giugno 2024 del Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia di adozione definitiva del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026 di ARIF Puglia, richiamata nella deliberazione n° 1253 del 11/11/2024, con tutte le delibere ivi richiamate per relationem; - della deliberazione n. 68/2024 del 26 gennaio 2024 del Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, con la quale veniva dato atto che, dalle risultanze della ricognizione effettuata dall’Agenzia, non sussiste, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, soprannumerarietà o eccedenza di unità di personale a tempo indeterminato rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente, richiamata nella deliberazione n. 1253 del giorno 11 novembre 2024; - della nota prot. n. 65317 dell’8 agosto 2024 con la quale veniva avviata la procedura di cui agli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. n° 165/2001, richiamata nella deliberazione n° 1253 del 11/11/2024 - della deliberazione n. 100/2024 del 31 gennaio 2024 del Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, con la quale veniva approvato il PIAO 2024-2026, richiamata nella deliberazione n. 1253 dell’11 novembre 2024 e di ogni altro atto connesso e conseguenziale a quelli impugnati, ivi compreso il silenzio e/o la colpevole inerzia serbata sull’istanza di stabilizzazione e sulla diffida a proseguire il procedimento di concorso per cui è causa, con riserva di proporre motivi aggiunti nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere immediatamente stabilizzata da ARIF, nella qualifica di Avvocato a tempo indeterminato, all’esito della intervenuta maturazione del suo diritto a tanto, per aver lavorato a tempo determinato, in proroga per quattro anni, senza soluzione di continuità. quanto ai motivi aggiunti: - del provvedimento di scrutinio dell’elaborato scritto, di cui al concorso per cui è causa, nella parte in cui la Commissione ha assegnato il punteggio di 18 alla ricorrente, così non ammettendola alla prova orale e di tutti i verbali di cui al concorso, nonché per l'accertamento del diritto alla stabilizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e atti della procedura concorsuale per otto posti di specialista avvocato, nonché attribuzione del punteggio di 18 alla prova scritta con mancata ammissione all’orale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione di indizione e il bando della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, oltre agli atti presupposti relativi al piano triennale dei fabbisogni, al PIAO e alle procedure di mobilità, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla stabilizzazione quale avvocato a tempo indeterminato, in ragione dello svolgimento continuativo di attività lavorativa a tempo determinato per quattro anni, in proroga. Con motivi aggiunti ha contestato il provvedimento di scrutinio della prova scritta, deducendo l’insufficiente valutazione, pari a 18 punti, che ne aveva impedito l’ammissione alla prova orale, e ha reiterato la domanda di stabilizzazione. La ricorrente è stata ammessa con riserva alla prova orale e l’ha superata. Il TAR ha rilevato che l’eventuale accoglimento del ricorso, comportando la rivalutazione della prova scritta, potrebbe incidere sulla posizione dei vincitori e degli idonei della procedura, individuati quali controinteressati necessari.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure relative alla legittimità del bando, degli atti presupposti, della valutazione della prova scritta o del preteso diritto alla stabilizzazione. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei della procedura, poiché l’eventuale rivalutazione della prova scritta potrebbe pregiudicarne le posizioni. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito istituzionale di ARIF, di un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, degli atti impugnati e dei controinteressati, unitamente al testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza. La ricorrente deve trasmettere ad ARIF la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare telematicamente la prova della trasmissione e, successivamente, dell’avvenuta pubblicazione, entro i termini perentori indicati. L’omesso adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
artt. 34 e 34-bis d.lgs. 165/2001
Richiamati quali disposizioni concernenti la procedura di mobilità del personale pubblico, avviata dall’amministrazione prima dell’indizione del concorso.
art. 33 d.lgs. 165/2001
Richiamato per la ricognizione dell’assenza di soprannumerarietà o eccedenza di personale a tempo indeterminato.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Individuato quale termine perentorio per il deposito telematico della prova della trasmissione della richiesta di pubblicazione e della prova dell’avvenuta pubblicazione.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro gli atti di una procedura concorsuale, in particolare per la rivalutazione della prova di un candidato, può pregiudicare le posizioni dei vincitori e degli idonei, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti quali controinteressati necessari.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente dell’avviso e degli atti processuali, con indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati e delle modalità di consultazione del processo.
- Quando l’integrazione del contraddittorio è disposta con modalità telematiche e pubblicazione sul sito istituzionale, il giudice può imporre alla parte ricorrente termini perentori per trasmettere la richiesta all’amministrazione e depositare la prova della trasmissione e dell’avvenuta pubblicazione, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →