Cassazione Penale, Sentenza n. 13073/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva respinto la richiesta di restituzione dei due telefoni cellulari (Samsung Galaxy A16 5G e Samsung Galaxy A25) sequestrati con decreto del PM del 28/10/2025 nell'ambito delle indagini per il reato di incendio (artt. 110 e 424 c.p.). Il ricorrente deduceva: a) carenza del fumus commissi delicti e inutilizzabilità delle intercettazioni (disposte su utenza di terzo, Claudio Cafagna, per un'indagine per estorsione) che avrebbero indicato il coinvolgimento del ricorrente come mandante; b) mancanza del nesso di pertinenzialità tra i telefoni sequestrati e il reato (nessuna prova che i telefoni siano stati usati per compiere o organizzare l'incendio); c) violazione del principio di proporzionalità e delle garanzie rispetto alla durata, al perimetro temporale e ai criteri di selezione dei dati da ricercare nei dispositivi sequestrati.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Sul piano del fumus il giudice ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, va valutata l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi indicati dal pubblico ministero a rendere utili ulteriori indagini, senza sindacare nel merito la responsabilità dell'indagato. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è stata ritenuta irrilevante ai fini del riesame (non preclude lo svolgimento di ulteriori indagini). I motivi relativi a nesso di pertinenzialità e proporzionalità sono stati dichiarati inammissibili perché non dedotti con specificità nell'istanza di riesame innanzi al Tribunale e non richiamati con le necessarie specificazioni in sede di impugnazione successiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110 (concorso di persone)
L'articolo è richiamato per indicare la figura del concorso tra più soggetti nella commissione del reato ipotizzato; la valutazione del riesame si concentra sull'astratta configurabilità della fattispecie rilevata.
Codice penale, art. 424 (incendio)
Individuazione del reato oggetto delle indagini (incendio); ai fini del sequestro probatorio è sufficiente la configurabilità astratta della fattispecie.
Codice procedura penale, art. 270
Citato dalla difesa in relazione alla presunta violazione nella utilizzazione delle intercettazioni; il giudice ha ritenuto che l'eventuale inutilizzabilità non sia decisiva in sede di riesame del sequestro probatorio.
Codice procedura penale, art. 185
Riferimento alle norme sulle nullità e alla trasmissibilità dei vizi; il Tribunale osserva che, in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni, il vizio non opera automaticamente come causa di esclusione delle investigazioni conseguenti al contenuto emerso.
Codice procedura penale, art. 616, comma 1
Norma in base alla quale il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; disposizione applicata nella decisione.
Codice procedura penale, art. 325
Norma relativa al ricorso (impugnazione) degli atti cautelari/sequestri; il provvedimento impugnato rientra nella disciplina delle impugnazioni cautelari e viene esaminato secondo le regole applicabili.
Codice procedura penale, art. 606, comma 3 (ultimo periodo)
Disposizione richiamata per il principio che in sede di impugnazione non sono ammissibili motivi nuovi non dedotti anteriormente; il Tribunale ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili le censure non sollevate con la dovuta specificità al riesame.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173 (richiamato come limite procedurale)
Richiamato quale riferimento alle modalità di esposizione dei motivi in ricorso (limiti stretti ex art. 173 disp. att.) e alla necessità di motivazione specifica in sede di riesame.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta la configurabilità astratta del reato e l'idoneità degli elementi ad agevolare ulteriori indagini: non si procede a un sindacato di merito sulla colpevolezza dell'indagato.
- La presunta inutilizzabilità di intercettazioni non impedisce automaticamente lo svolgimento di indagini successive sui fatti emersi dalle intercettazioni; tale questione rileverà invece nella fase di utilizzazione probatoria nel processo.
- Per censurare la pertinenzialità o la proporzionalità di un sequestro probatorio è necessario sollevare motivi specifici e dettagliati già nell'istanza di riesame avanti al Tribunale; censure nuove o generiche sollevate solo in sede di impugnazione possono essere dichiarate inammissibili.
- Nelle attività investigative su dispositivi digitali, il difensore dovrebbe tempestivamente chiedere limiti e modalità (perimetro temporale, criteri di ricerca e selezione dei dati, imaging forense) al fine di tutelare la proporzionalità e riservatezza; l'omessa contestazione tempestiva può pregiudicare l'efficacia della censura successiva.
- La difesa che intenda contestare l'utilizzabilità di elementi intercettati deve curare sia la tempestività dell'eccezione sia la distinzione tra rilevanza della fonte per indirizzare le indagini (ammessa in riesame) e la sua ammissibilità probatoria nel dibattimento.
- Se si contesta il nesso di pertinenzialità tra cosa sequestrata e reato, occorre fornire elementi alternativi o prove concrete che mostrino l'assenza di connessione o la sproporzione dell'apprensione per evitare l'inammissibilità per genericità.
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