Cassazione Civile, Ordinanza n. 09422/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un'associazione regionale di allevatori, pronunciata dal tribunale su istanza di alcuni suoi dipendenti-creditori e confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. L'associazione ha sostenuto di essere un ente associativo senza scopo di lucro, non iscritto nel registro delle imprese, svolgente prevalentemente attività istituzionali e, al più, attività agricola o comunque non commerciale; ha quindi contestato l'assoggettabilità alla procedura fallimentare. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sull'imprenditore e sul fallimento, nonché vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale avesse qualificato l'ente come imprenditore commerciale senza individuare concretamente l'attività commerciale svolta, senza spiegare perché essa fosse prevalente, e senza considerare che il finanziamento pubblico e i contributi degli associati non esprimevano un'attività economica orientata al pareggio tra costi e ricavi. Con i motivi successivi ha censurato il mancato riconoscimento della natura di impresa agricola e ha invocato anche la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, sostenendo che i finanziamenti pubblici sarebbero incompatibili solo con enti che esercitano effettivamente attività economica organizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbite le ulteriori censure. Ha affermato che la sentenza impugnata era affetta da motivazione solo apparente: la corte d'appello si era limitata ad affermazioni tautologiche sulla sussistenza di un'attività economica organizzata e sulla sua prevalenza, senza indicare in modo concreto quale fosse l'attività commerciale svolta, quali servizi fossero resi, quale fosse il titolo dei compensi e perché tale attività dovesse considerarsi prevalente rispetto a quella istituzionale. Per questo motivo la sentenza è stata cassata con rinvio alla corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2082 c.c.
È richiamato per la definizione di imprenditore; la Corte richiede un accertamento concreto dell'attività economica organizzata e non può essere sufficiente un'affermazione apodittica della sua esistenza.
art. 2135 c.c.
È richiamato per la dedotta natura agricola dell'attività; la Corte non decide nel merito, perché assorbe la censura dopo aver rilevato il vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 2195 c.c.
È richiamato tra le norme sulla qualifica di imprenditore commerciale e sulla sua rilevanza ai fini del fallimento.
art. 1 l.fall.
È la norma sull'assoggettabilità al fallimento; la Corte ribadisce che conta lo status effettivo di imprenditore commerciale, anche per gli enti associativi, ma occorre una motivazione concreta sull'effettiva attività svolta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È la base della nullità per motivazione apparente: la sentenza deve esporre l'iter logico e le ragioni della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
È evocato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le violazioni di legge denunciate dalla ricorrente.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza o del procedimento, ritenuta sussistente per la motivazione apparente.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte assorbe tali censure una volta accolto il vizio di motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 1 l. n. 223/1991
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla qualificazione dell'ente e agli strumenti di integrazione salariale.
art. 21 l. n. 223/1991
Richiamato in relazione al riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale e al rilievo attribuito dalla ricorrente alla sua qualifica di imprenditore agricolo.
d.m. 18 luglio 2008 n. 43900
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai benefici di cassa integrazione in deroga.
art. 2729 c.c.
Richiamato nei motivi concernenti le presunzioni e la valutazione della prova.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001
Richiamato per sostenere la natura agricola delle attività svolte.
art. 1 e art. 26 d.lgs. n. 99/2004
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della qualificazione agricola dell'attività.
art. 3 direttiva comunitaria n. 159/1972
Richiamata dalla ricorrente nel tentativo di qualificare l'attività come agricola.
art. 13 l. n. 153/1975
Richiamato dalla ricorrente.
art. 16 regolamento CE n. 1857/2006
Richiamato dalla ricorrente.
direttiva CE n. 2009/157
Richiamata dalla ricorrente.
direttiva CE n. 2007/371
Richiamata dalla ricorrente.
art. 4 l. n. 752/1986
Richiamato dalla ricorrente in combinato disposto.
art. 66, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 616/1977
Richiamato dalla ricorrente.
comunicazione Commissione UE 2016/C 262/01
Richiamata per sostenere il rilievo della normativa sugli aiuti di Stato rispetto agli enti che non svolgono attività economica organizzata.
art. 14 l.r. Sicilia n. 24/2016
Richiamato dalla ricorrente.
art. 12 regolamento UE n. 1306/2013
Richiamato dalla ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dell'assoggettabilità al fallimento, rileva lo status effettivo di imprenditore commerciale dell'ente, che può riguardare anche un'associazione, ma tale status deve essere accertato in concreto sulla base dell'attività effettivamente svolta.
- La qualifica di imprenditore commerciale non richiede lo scopo di lucro; tuttavia il giudice deve descrivere in modo specifico l'attività economica organizzata, i servizi resi, il regime dei corrispettivi e gli elementi fattuali da cui desumere la professionalità e l'economicità dell'attività.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a formule tautologiche o assertive che non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni concrete della decisione.
- La motivazione per relationem è ammissibile in appello solo se il giudice d'impugnazione esprime, anche sinteticamente, le ragioni della conferma della decisione di primo grado e rende controllabile il percorso argomentativo complessivo.
- Quando viene accolto il vizio di motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi che investono il medesimo capo della decisione.
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