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Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento in data 14.4.2023 emesso dal comune di Torlino Vimercati (CR), Ufficio tecnico, Edilizia Privata e LL.PP., con il quale è stato comunicato che l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della SCIA alternativa a permesso di costruire prot. nr. 1932/2021 del 3.11.2021 presentata da Falchi Doriano & C. S.n.c. non può trovare accoglimento; nonché - per l'accertamento ex art. 133, co. 1 lett. a) n. 3) e lett. f) cod. proc. amm. dell'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali legittimanti l'attività edilizia di cui alla SCIA alternativa a permesso di costruire prot. nr. 1932/2021 del 3.11.2021 presentata da Falchi Doriano & C. S.n.c.; - per la condanna ex artt. 30, 31, co. 3, e 34, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. del Comune di Torlino Vimercati (CR) all'adozione del provvedimento di annullamento e rimozione degli effetti e contestuale demolizione delle opere realizzate in forza di SCIA alternativa a permesso di costruire prot. nr. 1932/2021 del 3.11.2021 presentata da Falchi Doriano & C. S.n.c. e ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre il termine ritenuto di giustizia e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione/notificazione dell'emananda sentenza.

Giustizia amministrativa202300403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 14 aprile 2023 di rigetto dell’istanza volta a ottenere la declaratoria di nullità o annullamento della SCIA alternativa al permesso di costruire relativa a un’autorimessa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in un fabbricato bifamiliare, contestava la realizzazione di un’autorimessa fuori terra assentita mediante SCIA alternativa al permesso di costruire. Deduceva che l’opera violasse la disciplina urbanistico-edilizia applicabile, in particolare quanto all’altezza massima delle autorimesse pertinenziali, allo scomputo dal volume, alle distanze dai confini, alla superficie drenante e agli adempimenti relativi alle costruzioni in cemento armato. Deduceva inoltre la lesione del diritto di veduta previsto dall’art. 907 c.c. e l’assenza dell’autorizzazione condominiale per l’incidenza dell’opera su parti comuni. Dopo una segnalazione e un’istanza di accesso, il Comune aveva avviato un procedimento di verifica, svolto un sopralluogo e accertato un’altezza dell’autorimessa superiore a quella indicata dal regolamento edilizio, nonché una distanza di 1,27 metri dal davanzale delle finestre della ricorrente. Tuttavia, non aveva adottato tempestivamente un provvedimento espresso e, successivamente, aveva respinto l’istanza sostenendo che la SCIA non fosse un provvedimento amministrativo e che non fosse quindi configurabile alcun potere di autotutela, potendo l’amministrazione intervenire soltanto in caso di opere difformi dalla segnalazione. La ricorrente deduceva violazione degli obblighi di esame delle memorie e degli apporti partecipativi, erroneità della qualificazione dei poteri amministrativi esercitabili sulla SCIA, violazione della disciplina urbanistico-edilizia e difetto di motivazione. La controinteressata eccepiva l’integrità del contraddittorio, l’inammissibilità per tardività della sollecitazione e l’assenza dei presupposti dell’autotutela, sostenendo inoltre che le questioni relative all’art. 907 c.c. fossero civilistiche.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti dell’autorimessa. Ai sensi dell’art. 41 c.p.a., essi non erano controinteressati necessari perché non indicati né facilmente individuabili nell’atto impugnato; in ogni caso, il ricorso era stato loro notificato, sicché il contraddittorio risultava instaurato. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il Comune ha errato nel ritenere che, decorso il termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, non fosse configurabile alcun potere amministrativo. L’art. 19, commi 4 e 6-bis, l. 241/1990 consente infatti l’esercizio dei poteri di verifica, repressivi e conformativi anche sulla SCIA edilizia oltre il termine ordinario, alle condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e ferme le specifiche disposizioni edilizie sanzionatorie. Nel caso concreto la sollecitazione della ricorrente era intervenuta dopo il termine di trenta giorni, ma entro il termine di dodici mesi applicabile ratione temporis. L’amministrazione aveva pertanto l’obbligo di valutare concretamente l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 19, comma 4, e non poteva negarne in radice la configurabilità. Il TAR ha inoltre ritenuto che l’eventuale lesione del diritto di veduta non impedisse tale valutazione, poiché le contestazioni relative all’altezza, al volume, alla qualificazione pertinenziale, alle distanze dai confini e alla superficie drenante potevano integrare violazioni della disciplina urbanistica. Quanto all’art. 907 c.c., il giudice ha precisato che la norma è derogabile, ma la deroga richiede l’assenso del titolare della veduta; una disposizione urbanistica comunale incompatibile con tale disciplina civilistica dovrebbe essere disapplicata. Il giudice amministrativo, tuttavia, non ha esaminato direttamente la conformità dell’autorimessa ai singoli parametri urbanistico-edilizi, perché mancava una specifica e definitiva valutazione amministrativa su ciascun profilo. Né ha deciso i rapporti privatistici, riservati al giudice ordinario. È stata quindi accolta soltanto la domanda di annullamento del provvedimento del 14 aprile 2023, con effetto conformativo: il responsabile dell’Area Tecnica dovrà riaprire l’esame dell’istanza, assicurare il contraddittorio con la ricorrente e con i controinteressati e adottare un nuovo provvedimento entro 120 giorni dal deposito della sentenza. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    Individua il controinteressato nel titolare di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto, portatore di un vantaggio diretto e immediato, purché nominativamente indicato nell’atto o agevolmente individuabile; in ogni caso, la notifica del ricorso agli acquirenti ha instaurato il contraddittorio nei loro confronti.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Attribuisce all’amministrazione i poteri inibitori, repressivi e conformativi esercitabili entro il termine ordinario decorrente dalla presentazione della SCIA.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Consente, decorso il termine ordinario, l’esercizio dei poteri amministrativi sulla SCIA alle condizioni previste dall’art. 21-nonies; l’amministrazione deve valutare la sollecitazione del terzo e non può escludere in radice tali poteri.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Estende la disciplina alla SCIA edilizia, facendo salve le disposizioni sulla vigilanza urbanistico-edilizia, sulle responsabilità e sulle sanzioni previste dal d.P.R. 380/2001 e dalla legislazione regionale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiede, per l’intervento oltre il termine ordinario, la verifica dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, compresi l’interesse pubblico, il bilanciamento degli interessi e il rispetto del termine massimo applicabile ratione temporis.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    Il terzo non impugna direttamente la SCIA, ma può sollecitare le verifiche amministrative e, in caso di inerzia, esercitare l’azione avverso il silenzio prevista dall’art. 31 c.p.a.

  • art. 31 c.p.a.

    È richiamato quale strumento di tutela del terzo contro l’inerzia dell’amministrazione a fronte della sollecitazione dei poteri di verifica sulla SCIA.

  • art. 907 c.c.

    La disciplina della distanza della costruzione dalla veduta è derogabile, ma la deroga non può prescindere dall’assenso del titolare del diritto di veduta; una disciplina urbanistica comunale incompatibile deve essere disapplicata.

  • art. 877 c.c.

    È richiamato nel rapporto con l’art. 907 c.c.; non consente di superare, senza l’assenso del titolare della veduta, la tutela civilistica della veduta.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente con riferimento all’obbligo dell’amministrazione di valutare le memorie e gli apporti partecipativi; la sentenza fonda tuttavia l’accoglimento principalmente sull’erronea esclusione dei poteri di verifica sulla SCIA.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’adozione di una pronuncia conformativa; il Comune è stato vincolato a riesaminare l’istanza e a pronunciarsi entro 120 giorni.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe per la domanda risarcitoria, che non è stata accolta; la pronuncia ha disposto soltanto l’annullamento e il riesame.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe in relazione alla domanda di accertamento concernente la materia edilizia.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe in relazione alla domanda di accertamento nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa.

Massime di principio

  • La SCIA non è un provvedimento amministrativo tacito direttamente impugnabile, ma il terzo leso può sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica dell’amministrazione e, in caso di inerzia, agire ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
  • Per la SCIA edilizia, decorso il termine ordinario di trenta giorni, l’amministrazione conserva i poteri previsti dall’art. 19, comma 4, l. 241/1990, alle condizioni dell’art. 21-nonies e ferme le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni edilizie; il potere non può essere escluso in radice sul presupposto che la SCIA sia un atto privato.
  • La sollecitazione del terzo presentata dopo il termine ordinario, ma entro il termine massimo previsto dall’art. 19 e dall’art. 21-nonies ratione temporis applicabili, impone all’amministrazione di valutare concretamente i presupposti dell’intervento e di adottare un provvedimento espresso.
  • Nell’esercizio dei poteri sulla SCIA edilizia, l’amministrazione deve verificare i profili di conformità urbanistico-edilizia dell’opera, inclusi altezza, volume, qualificazione pertinenziale, distanze dai confini e superficie drenante; il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella prima valutazione di tali profili.
  • Le controversie sui rapporti esclusivamente privatistici, come l’accertamento definitivo della violazione del diritto di veduta, appartengono alla cognizione del giudice ordinario; tuttavia, la relativa doglianza non impedisce all’amministrazione di valutare gli eventuali riflessi urbanistico-edilizi della situazione denunciata.
  • L’effetto conformativo dell’annullamento del diniego di provvedere impone all’amministrazione di riaprire il procedimento, garantire il contraddittorio con gli interessati e adottare una nuova decisione entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentale

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