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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23402/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'aumento di pena (un mese) applicato in funzione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen., ritenuta sussistente perché la resistenza a pubblico ufficiale sarebbe stata commessa per ottenere l'impunità rispetto al reato di detenzione illecita di stupefacenti (capo 1). Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte d'appello non avrebbe considerato l'assoluzione pronunciata per il capo 1) e non avrebbe motivato adeguatamente la sussistenza del nesso teleologico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: avendo il giudice di merito assolto il ricorrente dal reato di detenzione di stupefacenti (il cosiddetto reato fine), viene meno la circostanza aggravante fondata sul nesso teleologico prevista dall'art. 61, n. 2 cod. pen. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente a tale aggravante, che viene eliminata, e la pena è rideterminata dagli stessi criteri dei giudici di merito in 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.

    Si tratta di una circostanza aggravante basata sul nesso teleologico tra una condotta di ostacolo o resistenza e il fine di garantirsi l'impunità per un altro reato; la Corte osserva che, se il reato fine è escluso da assoluzione, l'aggravante cessa di esistere.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma che incrimina la detenzione illecita di stupefacenti, che nel caso concreto costituiva il reato 'fine' rispetto al quale era stata ritenuta la finalità della resistenza; l'assoluzione per tale norma impedisce di utilizzare quel reato come base per l'aggravante teleologica.

Massime di principio

  • Quando un'aggravante è fondata su un nesso teleologico verso un 'reato fine', la sussistenza dell'aggravante dipende dall'accertamento del reato fine: un'accolusione di quest'ultimo elimina l'aggravante.
  • Il giudice deve motivare specificamente il nesso teleologico se applica un'aggravante di cui all'art. 61, n. 2; l'omessa motivazione su questo punto è viziabile in cassazione.
  • Se la cassazione accerta che l'unico vizio riguarda l'applicazione di un'aggravante collegata a un reato poi escluso, può annullare senza rinvio solo quella parte della sentenza e rideterminare la pena in base agli elementi già acquisiti.
  • In casi simili la difesa dovrebbe sollevare espressamente l'effetto dell'eventuale assoluzione del reato fine sull'aggravante e chiedere la rideterminazione della pena in caso di accoglimento.
  • L'eliminazione di un aumento di pena per aggravante non richiede necessariamente un nuovo esame probatorio se i restanti accertamenti di fatto rimangono inalterati; la rideterminazione può essere compiuta direttamente dalla Corte di cassazione seguendo il criterio dei giudici di merito.

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