Sentenza del 04/02/2015 n. 1975 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale TARSU relativa all'anno 2003, sostenendo che fosse stata notificata oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. I giudici di merito avevano accolto il ricorso. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il ruolo era stato formato e consegnato al concessionario entro il termine previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e che non esistesse, nella fattispecie, un autonomo termine di decadenza per la notifica della cartella. La società ha inoltre proposto ricorso incidentale, lamentando la tardività dell'appello del Comune.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale: la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta mediante copia semplice "uso studio", inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione. Ha invece accolto il ricorso principale del Comune, stabilendo che il termine decadenziale riguarda la formazione e la prima consegna del ruolo al concessionario entro l'anno successivo a quello d'imposta, non la successiva ritrasmissione dell'elenco dopo l'eventuale fase bonaria. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La disposizione era stata invocata dalla contribuente per sostenere la tardività della notifica della cartella. La Corte ha escluso che, nella fattispecie, essa imponesse il termine decadenziale prospettato dalla società.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72
Il termine decadenziale per la TARSU riguarda la formazione del ruolo e la sua originaria consegna al concessionario, che devono avvenire entro l'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 32
La procedura che prevede un avviso bonario prima della riscossione coattiva non modifica il momento dell'originaria consegna del ruolo. La successiva ritrasmissione dell'elenco degli insolventi non costituisce una nuova consegna rilevante ai fini della decadenza.
Principio sulla notifica della copia semplice della sentenza
La notifica di una copia semplice della sentenza, qualificata come "uso studio", non fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione; pertanto l'appello non è tardivo per il solo decorso dei sessanta giorni dalla ricezione di tale copia.
Prescrizione quinquennale del tributo
In assenza di uno specifico termine decadenziale per la notifica della cartella successiva alla consegna del ruolo, opera il diverso termine di prescrizione, individuato dalla Corte in cinque anni per il tributo in questione.
Massime di principio
- Per i tributi locali, occorre distinguere tra il termine di decadenza relativo alla formazione e alla prima consegna del ruolo e il successivo termine di prescrizione relativo alla pretesa tributaria.
- Quando una procedura prevede un avviso bonario e una successiva ritrasmissione dell'elenco degli insolventi, la ritrasmissione non riapre né sposta il termine decadenziale se il ruolo originario era stato formato e consegnato tempestivamente.
- La notifica di una copia semplice della sentenza, soprattutto se indicata come "uso studio", non è normalmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione; occorre verificare forma e contenuto della notificazione.
- La tardività della cartella non può essere valutata soltanto confrontando la data della cartella con il termine decadenziale: bisogna accertare la data di formazione e di originaria consegna del ruolo al concessionario.
- Anche quando la cartella è notificata dopo la consegna del ruolo, l'azione di riscossione resta soggetta ai termini di prescrizione applicabili, che impediscono una pretesa fiscale indefinita.
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