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Sentenza

Sentenza n. 571/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 354/2024 del 29/07/2024, notificata in pari data, non impugnata, resa nel giudizio R.G. n. 629/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici 2019\2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022\2023 e 2023/2024, da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della relativa prestazione e a corrispondere le spese di lite, come quantificate;

Giustizia amministrativa202600128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024 e condannato l'amministrazione all'erogazione delle somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Ancona, regolarmente notificata e non impugnata, sulla quale si era formato il giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto del docente a fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con le modalità riservate ai docenti di ruolo, per cinque anni scolastici, condannando il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'erogazione della prestazione e al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'USR si è costituito solo formalmente e non ha dedotto ragioni ostative all'esecuzione; il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle competenti articolazioni amministrative di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'adempimento. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure conseguenti.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto procedibile poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto al docente, da fruire con le modalità previste per i docenti di ruolo.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato per la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione di rinvio alle norme del codice di procedura civile, anche ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca una prestazione pecuniaria obbliga l'amministrazione a dare integrale attuazione al titolo, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
  • Quando l'amministrazione, pur costituita, non contesta l'inadempimento né allega ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l'inadempimento dell'amministrazione sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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