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Sentenza

Sentenza n. 819/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS, direzione provinciale di Chieti, Atto n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2023, nella parte in cui non attribuisce allo stesso i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. 387/1987 e dell’art. 21 legge 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. 387/1987 e dell’art. 21 legge 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202400196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 41 anni di servizio utile. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987, sostenendo di avere diritto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, al computo di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio. Dopo avere chiesto all'INPS il ricalcolo dell'indennità di buonuscita senza ricevere risposta, impugnava il prospetto di liquidazione e chiedeva l'accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, e la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine del 30 giugno.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla legittimazione passiva, affermando che l'unico soggetto obbligato all'erogazione del trattamento di fine servizio è l'ente previdenziale, sicché la controversia deve essere instaurata nei confronti dell'INPS e non dell'amministrazione di appartenenza. È stata respinta anche l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non determina l'estinzione del diritto in assenza di un'espressa previsione normativa, ma serve soltanto a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. Nel merito, il TAR ha recepito l'interpretazione del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 6-bis d.l. 387/1987 continua ad applicarsi alle forze di polizia a ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto, nonostante l'art. 4 d.lgs. 165/1997 riguardi soltanto la base pensionabile e l'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 richiami la disciplina dell'art. 6-bis. Il prospetto di liquidazione è stato quindi annullato; è stato accertato il diritto del ricorrente ai sei scatti stipendiali ed è stato ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendoli nella base di calcolo. Sono stati riconosciuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate di liquidazione già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio

    La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale rispetto al diritto, in mancanza di un'espressa previsione estintiva.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    La norma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita né l'attribuzione dei sei scatti prevista dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Per le forze di polizia a ordinamento militare il richiamo mantiene applicabile l'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, comprendendo la disciplina dei sei scatti stipendiali.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Sugli importi dovuti a titolo di ricalcolo del trattamento spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010

    Poiché il trattamento di fine servizio può essere corrisposto in più rate, gli interessi sul maggior importo decorrono dalla scadenza originaria delle sole rate già scadute.

Massime di principio

  • L'ente previdenziale competente all'erogazione del trattamento di fine servizio è il soggetto passivamente legittimato nelle controversie relative alla liquidazione e al ricalcolo dell'indennità; l'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio non è litisconsorte necessario per le pretese patrimoniali relative al pagamento del trattamento.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non comporta la decadenza dal diritto ai sei scatti stipendiali, se la legge non prevede espressamente tale effetto estintivo; il termine è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo.
  • L'art. 6-bis d.l. 387/1987 continua ad applicarsi, ai fini del trattamento di fine rapporto o dell'indennità di buonuscita, agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare che abbiano maturato i requisiti previsti dalla norma, nonostante l'art. 4 d.lgs. 165/1997 riguardi soltanto il calcolo della base pensionabile.
  • Il richiamo all'art. 6-bis d.l. 387/1987 contenuto nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 conserva, per le forze di polizia a ordinamento militare, l'applicazione della disciplina dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine rapporto.
  • Quando il trattamento di fine servizio è liquidato in più rate, gli interessi legali sul maggior importo derivante dal ricalcolo decorrono, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla scadenza originaria delle singole rate già maturate.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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