Sentenza n. 961/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4491/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 06.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18130/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per due annualità, per un importo complessivo di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, per due annualità, del beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 l. n. 107/2015. La sentenza aveva condannato l’amministrazione all’erogazione della prestazione, mediante attribuzione di un buono elettronico complessivo di € 1.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione al Ministero e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento, la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un’astreinte per l’ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso inutilmente e non era stata fornita prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con obbligo di depositare la documentazione comprovante l’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, ponendo in essere anche gli atti contabili necessari, senza che l’insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa possano costituire impedimento all’esecuzione del giudicato. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di astreinte, determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza differita e limite massimo del 10%.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima dell’attivazione della tutela esecutiva; il TAR ne ha accertato il decorso infruttuoso.
art. 1 l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; il diritto concreto della ricorrente era stato accertato dal giudice ordinario e costituiva il contenuto del giudicato da eseguire.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l’applicazione dell’astreinte quale strumento compulsivo e di garanzia dell’esecuzione del giudicato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione ai fini dell’esecuzione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali relativi alla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non si conformi all’obbligo derivante dal decisum.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato entro un termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza di ottemperanza, con fissazione di un termine subordinato all’inutile decorso di quello assegnato all’amministrazione; il commissario può essere incaricato anche degli adempimenti contabili necessari all’esecuzione, e l’insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’attuazione del giudicato.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata mediante parametrizzazione agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza successiva al termine assegnato per adempiere e fino all’adempimento spontaneo, anche quando sia già intervenuto il commissario ad acta.
- La misura dell’astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e può essere assoggettata a un tetto massimo, necessario a conservarne la funzione compulsoria ed evitare che si trasformi in una sproporzionata compensazione economica; nel caso deciso il limite è stato fissato al 10% dell’importo dovuto.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all’effettivo adempimento sussiste un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l’adempimento spontaneo dell’amministrazione costituisce il dies ad quem dell’astreinte.
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