Sentenza n. 1244/2026 - Catania, Sezione 3
per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in congedo a domanda dal 1° gennaio 2021 dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 40 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, oltre agli accessori. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, sostenendo inoltre l'infondatezza della pretesa. Nel merito, la controversia riguardava l'applicabilità dei sei scatti alla buonuscita del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda, nonché gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e del richiamo contenuto nell'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il ricorrente contestava, in sostanza, la mancata inclusione dei sei scatti nella base di calcolo della prestazione previdenziale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale competente, cioè l'INPS. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione: il termine decorre dalla conoscenza dell'ammontare della prestazione risultante dal prospetto di liquidazione e grava sull'INPS, quale parte che eccepisce la prescrizione, indicare e provare la data iniziale del decorso; in ogni caso, il collocamento in congedo risaliva al 1° gennaio 2021, sicché la prescrizione quinquennale non era maturata. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continui a disciplinare l'attribuzione dei sei scatti anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia, compreso il personale della Polizia di Stato, e che il comma 2 della disposizione consenta l'attribuzione del beneficio al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della formulazione originaria della disposizione abrogata; il quadro normativo deve essere letto considerando abrogato anche il limite che escludeva la cessazione a domanda. L'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare conferma inoltre la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla sola base pensionabile, non modifica il regime di calcolo della buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: costituisce un onere funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo e non esclude il beneficio qualora la domanda sia presentata successivamente. L'INPS è stato quindi condannato a corrispondere al ricorrente quanto dovuto per effetto dell'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo della buonuscita, oltre agli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto sino al saldo. Le spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita
La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali anche ai fini della liquidazione della buonuscita al personale delle forze di polizia che cessi per età, inabilità o decesso e, al comma 2, al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Il richiamo conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare, senza innovare il regime sostanziale della buonuscita.
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 6-bis, comma 3, d.l. n. 387/1987
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda
La norma dimostra che il collocamento a riposo a domanda può avvenire anche in anni successivi alla maturazione dei requisiti; la data della domanda incide sulla decorrenza del collocamento, non sulla spettanza del beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute sono riconosciuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a disciplinare il regime degli accessori sulle somme previdenziali dovute, con riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 16, comma 6, l. n. 724/1994
È richiamato dal giudice per la corresponsione degli accessori sulle somme dovute a titolo di rideterminazione della buonuscita.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione, nella formulazione modificata, limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; il Collegio ne esclude l'attuale vigenza per effetto del quadro abrogativo delineato dal Codice dell'ordinamento militare.
art. 11 l. n. 231/1990
La norma aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 ed è stata abrogata dal Codice dell'ordinamento militare; tale abrogazione non determina la reviviscenza della disposizione originaria.
Massime di principio
- Il personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli contemplati dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 può ottenere l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita quando cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'abrogazione di una disposizione modificativa non determina, di regola, la reviviscenza della disposizione originaria modificata; quando il legislatore sostituisce e poi abroga una disciplina, l'interprete deve ricostruire il quadro normativo vigente secondo il criterio cronologico e la volontà normativa risultante dal sistema.
- Il richiamo dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 conferma, per le forze di polizia ad ordinamento militare, la perdurante applicabilità della disciplina dei sei scatti ai fini del trattamento di fine rapporto, senza che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile, modifichi il calcolo della buonuscita.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale in assenza di un'espressa previsione; esso costituisce un onere che incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza dei sei scatti.
- L'eccezione di prescrizione del diritto alla rideterminazione della buonuscita deve essere specificamente allegata e provata dall'ente previdenziale, compresa la data di conoscenza dell'importo liquidato risultante dal prospetto di liquidazione; in mancanza, l'eccezione non può essere accolta.
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