Cassazione Penale, Sentenza n. 7249/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma (05/04/2021) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e riqualificato il fatto in relazione all'art. 648 c.p. (ricettazione). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 420 ter c.p.p. e dell'art. 27 Cost. per il mancato differimento dell'udienza del 27/10/2020 per legittimo impedimento del difensore; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; 3) vizio di qualificazione del fatto e di applicazione della norma di cui all'art. 648 c.p., rilevando che la condotta era stata ritenuta sulla base del mero rinvenimento dell'imputato alla guida del veicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva correttamente valutato che il difensore aveva già ottenuto ripetuti rinvii, non aveva documentato adeguatamente l'impedimento e non aveva fornito copia conforme di atti del procedimento di Napoli per dimostrare la coincidenza temporale; inoltre la mancata abilitazione dei colleghi di studio non impedisce automaticamente la sostituzione. Il secondo motivo è inammissibile e infondato perché la Corte d'appello aveva già riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione (riduzione della pena base da 2 anni a 1 anno e 4 mesi e riduzione della multa). Il terzo motivo è manifestamente infondato: il possesso del veicolo illecito è stato accertato non solo perché il Castaldo era stato visto alla guida, ma anche perché aveva le chiavi ed esibito un certificato di proprietà con numero di telaio diverso; la Corte ha correttamente applicato la giurisprudenza consolidata che ammette la configurabilità della ricettazione anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza e della consapevolezza del rischio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420 ter cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa per lamentare il mancato differimento per legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto che l'impedimento deve essere documentato adeguatamente e che, in mancanza di documentazione idonea e di prova della coincidenza temporale, il diniego del differimento era legittimo.
art. 27 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto non è stato compromesso perché l'impedimento non è stato adeguatamente dimostrato e il diniego del rinvio era proporzionato alle circostanze già conosciute.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che fissa i parametri dell'impugnazione per Cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere difforme da tali parametri, in particolare per aspecificità e mancato confronto con la motivazione impugnata.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente come criterio di inammissibilità per aspecificità dell'impugnazione che ignora le ragioni del giudice di merito; la Corte ha applicato tale principio per escludere i motivi privi di concreto confronto con la motivazione impugnata.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte territoriale ha ritenuto corretta la ricostruzione che ha qualificato il possesso dell'auto come proveniente da reato, valutando elementi quali l'essere alla guida, il possesso delle chiavi e l'esibizione di un certificato di proprietà con diverso numero di telaio. La Corte di Cassazione ha confermato la corretta applicazione della norma in combinazione con la giurisprudenza che ammette il dolo anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le istanze di differimento per legittimo impedimento del difensore devono essere adeguatamente documentate; è richiesta prova della coincidenza temporale con l'udienza e documentazione ufficiale (copia conforme di atti o attestazioni di cancelleria) per ottenere il rinvio.
- In Cassazione un motivo è inammissibile se aspecifico o se non si confronta concretamente con la motivazione del giudice di merito; il ricorso deve indicare punti di logica o diritto e rispondere alle argomentazioni già espresse.
- Per la configurazione della ricettazione non è necessaria la prova diretta della consapevolezza dell'origine illecita: il possesso del bene unitamente a comportamenti come la disponibilità delle chiavi, l'esibizione di documenti incongruenti o l'omessa spiegazione attendibile possono consentire di ritenere la conoscenza o l'accettazione del rischio.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti e la misura della loro estensione devono essere accertati in motivazione; se la Corte territoriale spiega di averle concesse nella loro massima estensione, il gravame che contesta questo punto deve confrontarsi con tale motivazione per essere ammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta quasi automaticamente condanne alle spese e, di regola, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7240/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7242/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →