Sentenza del 27/12/2019 n. 34487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva recuperato nei confronti di R. s.p.a. l'accisa, pari a 505.226,12 euro, relativa a 34 partite di gasolio vendute in esenzione per il bunkeraggio di navi, rivelatosi mai effettuato. Il gasolio era stato invece immesso in consumo in Italia mediante una falsa attestazione doganale dell'esportazione. La società contestava sia il difetto di contraddittorio endoprocedimentale sia, soprattutto, la propria responsabilità, sostenendo di essere estranea alla frode commessa dall'acquirente Ge. s.r.l. e da funzionari doganali infedeli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la responsabilità del garante del pagamento dell'accisa non possa operare in modo oggettivo e assoluto. Interpretando gli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, lettera a), del TUA alla luce del principio europeo di proporzionalità, il garante è tenuto al pagamento in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo, ma può liberarsi provando la propria completa estraneità alla condotta fraudolenta. Poiché la CTR aveva ritenuto irrilevante la buona fede e la totale estraneità di R. s.p.a., la sentenza è stata cassata. La Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della società e annullando la pretesa impositiva. Il primo motivo sul contraddittorio è stato dichiarato assorbito; le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 6, comma 4
Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; la garanzia può essere prestata anche dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore.
La garanzia assicura la corretta circolazione dei prodotti in regime sospensivo fino alla conclusione dell'operazione, ma non comporta automaticamente una responsabilità oggettiva per qualsiasi frode commessa da terzi.
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 7, comma 1, lettera a)
L'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo.
La responsabilità del garante deve essere interpretata in conformità al principio di proporzionalità: il garante può escludere la propria responsabilità dimostrando di essere completamente estraneo all'infrazione.
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 2, comma 2, lettera a)
Si considera immissione in consumo anche lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo.
L'uscita irregolare dal regime sospensivo rende esigibile l'accisa, indipendentemente dal fatto che l'immissione in consumo sia avvenuta mediante una frode.
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 6, comma 7
La circolazione ... si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità.
Per le merci destinate all'esportazione, il regime sospensivo termina solo quando l'uscita dal territorio doganale è effettivamente comprovata dalla documentazione doganale prevista.
Direttiva 2008/118/CE, artt. 7, 8 e 18
Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è ... la persona che ha garantito il pagamento ... e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare.
La disciplina europea individua i soggetti responsabili dell'accisa, ma deve essere applicata nel rispetto dei principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela dell'operatore completamente estraneo alla frode.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il contribuente può comunicare all'ufficio osservazioni e richieste entro sessanta giorni.
La questione del contraddittorio è stata assorbita, poiché l'accoglimento dei motivi sostanziali ha già determinato l'annullamento della pretesa.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La Cassazione, dopo aver cassato la sentenza della CTR, ha potuto accogliere direttamente il ricorso originario della contribuente.
Principio europeo di proporzionalità
Le misure fiscali dirette a contrastare evasione e frode non possono imporre a un soggetto estraneo una responsabilità automatica e sproporzionata quando egli possa dimostrare la propria completa estraneità.
Massime di principio
- La prestazione di una garanzia fiscale non equivale, da sola, ad ammissione di responsabilità per le condotte fraudolente successive poste in essere dall'acquirente, dal depositario o da funzionari pubblici.
- In caso di irregolare svincolo di prodotti soggetti ad accisa, il garante può essere chiamato al pagamento, ma deve poter fornire la prova della propria completa estraneità alla frode e dell'assenza di conoscenza, partecipazione o colpevole negligenza.
- Il principio di proporzionalità impedisce di applicare una responsabilità oggettiva assoluta a un operatore che abbia agito in buona fede e sulla base di documentazione ufficiale apparentemente regolare.
- La valutazione della responsabilità deve essere concreta e individualizzata: occorre esaminare il ruolo del soggetto, la sua effettiva possibilità di controllo, gli elementi di conoscenza della frode e la diligenza adottata.
- Per le esportazioni in regime sospensivo, l'accisa diventa esigibile se l'uscita dal territorio doganale non è effettivamente comprovata, anche quando la mancata uscita dipenda da una frode.
- Chi intende escludere la propria responsabilità deve documentare la propria estraneità, la regolarità dei controlli svolti e l'affidamento ragionevole nelle attestazioni doganali o nella documentazione commerciale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 426 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 427 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 9483 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 34477 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 34478 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 34480 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →