Sentenza del 13/07/2017 n. 17253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2004, emessi per IRAP e IVA nei confronti della società e per IRPEF da reddito di partecipazione nei confronti dei soci. Gli accertamenti traevano origine da fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla Si. s.r.l. per forniture di metalli mai effettuate. In Cassazione i contribuenti lamentavano, da un lato, la violazione degli obblighi di motivazione degli avvisi, sostenendo che i cosiddetti "scadenziari" extracontabili non fossero stati allegati agli atti impositivi; dall'altro, contestavano la violazione dell'onere della prova, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato la fittizietà delle operazioni e che bolle di consegna e pagamenti provassero la loro effettività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem degli avvisi, poiché il processo verbale di constatazione era stato notificato alla società prima degli avvisi e conteneva gli elementi essenziali degli scadenziari, inclusa l'indicazione delle fatture, dei clienti e degli importi da restituire. Non era quindi necessario allegare nuovamente gli scadenziari o riprodurre integralmente il loro contenuto negli avvisi. La Corte ha inoltre ritenuto che le censure sull'effettività delle operazioni mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, confermando la validità delle presunzioni gravi, precise e concordanti valorizzate dai giudici di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
La norma impone determinati requisiti di motivazione degli atti tributari e disciplina il richiamo ad altri atti. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta infondata perché il contribuente conosceva già il processo verbale di constatazione, notificato prima dell'avviso, e ne conosceva gli elementi essenziali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3
La motivazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata per relationem mediante il richiamo a un altro atto, purché tale atto sia conosciuto dal contribuente oppure il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso. Non è sempre necessaria l'allegazione materiale dell'atto richiamato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
La disposizione riguarda la motivazione degli accertamenti IVA. Anche in questo ambito è sufficiente che l'atto consenta al contribuente di comprendere la contestazione e di esercitare il diritto di difesa, anche mediante un richiamo intelligibile a documenti già conosciuti.
Art. 2697 c.c.
La parte che fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. In materia tributaria, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la contestazione, mentre il contribuente deve offrire elementi contrari adeguati. Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto sufficienti gli elementi presuntivi raccolti dall'Amministrazione.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
In Cassazione è possibile denunciare la violazione di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo, ma non ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito, salvo specifiche anomalie motivazionali rilevanti.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem tramite il richiamo a un processo verbale di constatazione o ad altro atto precedente, se il contribuente lo ha ricevuto o ne conosce comunque il contenuto essenziale.
- L'omessa allegazione materiale di un documento richiamato non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare se il contribuente fosse già in grado di conoscere gli elementi fondamentali della contestazione e di difendersi.
- Per contestare fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti, anche basate su documentazione extracontabile e su elementi provenienti da indagini nei confronti di altri soggetti.
- La regolarità formale delle fatture, l'esistenza di bolle di consegna o l'avvenuto pagamento non dimostrano necessariamente, da soli, l'effettiva realizzazione delle operazioni, soprattutto quando emergano altri elementi contrari.
- In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove: tali questioni devono essere adeguatamente affrontate nei giudizi di merito.
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