Cassazione Penale, Ordinanza n. 05533/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione degli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del codice della strada, in relazione a fatti commessi il 19 dicembre 2020. I motivi dedotti sono due: primo, omessa motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, vizio di motivazione sulla dedotta insussistenza del concorso formale eterogeneo tra i fatti ascritti ai capi A) e B) e sulla quantificazione della pena. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che i motivi non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, in forma generica e priva di adeguati supporti fattuali e giuridici. Quanto all'art. 131-bis c.p., la motivazione di merito è ritenuta corretta perché valorizza la complessiva condotta dell'imputato, che si era allontanato dal pronto soccorso rifiutando gli accertamenti e aveva assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso verso il personale sanitario, oltre al precedente penale per reati della stessa indole e alle conseguenze concrete del fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ex art. 187, comma 8, c.d.s. integra una fattispecie autonoma rispetto alla guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, c.d.s., con rinvio solo sanzionatorio, senza rapporto di specialità tra le norme. In ordine alla pena, la motivazione è reputata sufficiente, poiché una specifica giustificazione è necessaria solo per pene prossime al massimo o superiori alla media edittale, non quando la sanzione sia irrogata in misura media o prossima al minimo. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992
richiama il trattamento sanzionatorio per la guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto è indicato come reato distinto rispetto al rifiuto di accertamenti tossicologici.
art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992
punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici; il rinvio all'art. 186, comma 7, riguarda solo la sanzione e non comporta specialità o assorbimento.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta complessiva, le modalità della stessa, le conseguenze concrete e l'abitualità dell'autore evidenzino un'offesa non minima e un bisogno di pena.
art. 133 c.p.
il giudizio di tenuità e la determinazione della pena devono essere ancorati ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; non occorre analizzare tutti i parametri se la motivazione indica quelli ritenuti rilevanti.
art. 15 c.p.
esclude il concorso apparente di norme quando le fattispecie non sono in rapporto di specialità e tutelano beni giuridici diversi.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concretezza dell'offesa, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità delle conseguenze, potendo il giudice valorizzare anche la condotta successiva al fatto e i precedenti dell'autore per escludere l'abitualità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il requisito negativo dell'abitualità ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole; la presenza di precedenti omogenei può quindi ostare al riconoscimento dell'istituto.
- Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ex art. 187, comma 8, c.d.s. costituisce un illecito autonomo rispetto alla guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, c.d.s.; il rinvio al comma 7 dell'art. 186 opera soltanto sul piano del trattamento sanzionatorio.
- Non si configura concorso apparente di norme quando le disposizioni incriminano condotte diverse e proteggono beni giuridici differenti, mancando un rapporto di specialità ex art. 15 c.p.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è particolarmente esigente solo se la sanzione è prossima al massimo edittale o superiore alla media; quando la pena è determinata in misura media o vicina al minimo, la motivazione può essere più sintetica.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente reiterative che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata e non indichino specifiche ragioni di fatto e di diritto.
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- imputato condannato in appello
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- pubblico ministero presso il giudice di merito
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- pubblico ministero
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- L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione degli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del codice della strada, in relazione a fatti commessi il 19 dicembre 2020. I motivi dedotti sono due: primo, omessa motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, vizio di motivazione sulla dedotta insussistenza del concorso formale eterogeneo tra i fatti ascritti ai capi A) e B) e sulla quantificazione della pena. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
- reati_contestati
- guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992)
- rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici (art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992)
- risultato
- La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che i motivi non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, in forma generica e priva di adeguati supporti fattuali e giuridici. Quanto all'art. 131-bis c.p., la motivazione di merito è ritenuta corretta perché valorizza la complessiva condotta dell'imputato, che si era allontanato dal pronto soccorso rifiutando gli accertamenti e aveva assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso verso il personale sanitario, oltre al precedente penale per reati della stessa indole e alle conseguenze concrete del fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ex art. 187, comma 8, c.d.s. integra una fattispecie autonoma rispetto alla guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, c.d.s., con rinvio solo sanzionatorio, senza rapporto di specialità tra le norme. In ordine alla pena, la motivazione è reputata sufficiente, poiché una specifica giustificazione è necessaria solo per pene prossime al massimo o superiori alla media edittale, non quando la sanzione sia irrogata in misura media o prossima al minimo. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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- esito_imputato
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