Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49268/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calchi impugna l'ordinanza del 27/03/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato, ai sensi dell'art.168, comma 3, cod. pen., la sospensione condizionale di mesi otto di reclusione concessa dalla Corte d'appello de L'Aquila per il reato di evasione (31/03/2019). Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il ricorrente avesse già usufruito in precedenza del beneficio (sentenze della Corte d'appello del 02/03/2020 e del 14/04/2021) e quindi sussisterebbero cause ostative alla concessione. Il ricorrente deduce che tali cause ostative erano anteriori alla sentenza concessiva e risultavano documentalmente (dal certificato del casellario giudiziale del 25/03/2019), per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare se i provvedimenti fossero stati noti al giudice che aveva concesso il beneficio e, in difetto, acquisire il fascicolo del giudizio di merito.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso ritenendolo fondato. Ritiene che, prima di revocare la sospensione condizionale per cause ostative antecedenti alla concessione, il giudice dell'esecuzione debba verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione acquisendo il fascicolo del processo di merito. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non ha compiuto tale acquisizione, per cui sussiste il vizio denunciato. La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione competente.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen. (terzo comma)

    Dispositivo di riferimento per la revoca della sospensione condizionale; utilizzato per motivare la revoca compiuta dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 164 cod. pen. (secondo e quarto comma)

    Stabilisce le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale (es. precedente condanna a pena detentiva) e limita il numero delle volte in cui il beneficio può essere concesso; il quarto comma, richiamato dall'art.168, precisa che il beneficio non può essere concesso più di una volta salvo diversa e motivata scelta del giudice e nei limiti di cui all'art.163.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti quantitativi della pena compatibili con la sospensione condizionale; rilevante per la valutazione cumulativa delle sospensioni e dei limiti di legge.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di riferimento procedurale relativo alle comunicazioni e notifiche tra autorità giudiziarie; in concreto la doglianza riguarda l'inosservanza di obblighi informativi/documentali.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Giurisprudenza che stabilisce l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio; principio applicato nel caso in esame.

  • Corte costituzionale, sent. n. 95 del 1976

    Richiamata in riferimento all'interpretazione del divieto di concessione multipla del beneficio della sospensione condizionale e al ruolo della discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per cause ostative antecedenti alla concessione è legittima solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio; il giudice dell'esecuzione deve verificarne la conoscibilità acquisendo il fascicolo del giudizio di merito.
  • Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a constatare la sussistenza di precedenti condanne; è necessario accertare se tali condanne fossero disponibili e annotate negli atti all'epoca della decisione che ha concesso la sospensione.
  • La presenza di un certificato del casellario giudiziale con data anteriore non sostituisce automaticamente l'accertamento del giudice dell'esecuzione: occorre verificare il contenuto del fascicolo utilizzato dal giudice di cognizione.
  • La sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta salvo motivata decisione discrezionale del giudice e nei limiti previsti dall'art.163; pertanto, precedenti riconcessioni rilevanti devono essere valutate nel computo dei requisiti soggettivi e dei limiti di pena.
  • In caso di erronea o insufficiente istruttoria da parte del giudice dell'esecuzione (omessa acquisizione del fascicolo), il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non l'automatica conferma della revoca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.