Cassazione Penale, Sentenza n. 10290/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Primo motivo: dedotta violazione dell'art. 6-ter della legge 13/12/1989 n. 401 e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello, ribaltando l'assoluzione del Tribunale, doveva fornire una "motivazione rafforzata" e che non sussisteva prova che le spranghe e i fumogeni sequestrati fossero di proprietà o in uso allo Spina, posto che era mero passeggero dell'autovettura. Secondo motivo: censura sulla dosimetria della pena e mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p.), rilevando che la pena inflitta era sensibilmente superiore al minimo edittale e che la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il riformamento della sentenza di primo grado, richiamando il principio secondo cui, ai fini dell'art. 6-ter L. 401/1989, non è richiesta la titolarità ma la mera "disponibilità" di oggetti atti ad offendere; ha considerato valutazioni fattuali non esaminate dal Tribunale (gruppo di giovani travisati, possesso di spranghe, fuga, ritrovamento del materiale sul sedile posteriore dell'auto e manovra di elusione dei controlli) idonee a collegare la detenzione del materiale allo Spina. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, richiamando i gravi precedenti penali, le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la gravità della condotta come elementi ostativi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6-ter)
Il possesso di bastoni, spranghe o oggetti atti ad offendere, ai fini della fattispecie e del divieto di accesso a manifestazioni sportive, si configura in termini di "disponibilità" e non richiede la titolarità/ proprietà esclusiva; la disponibilità può desumersi da elementi di fatto (collocazione degli oggetti, comportamento, contesto).
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e
Fissa i limiti di censura della motivazione in sede di legittimità; la Corte richiama altresì il principio secondo cui, se la sentenza di appello riforma l'assoluzione, opera l'obbligo di una motivazione "rafforzata" che confuti puntualmente le ragioni della decisione di primo grado.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda il regime delle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in presenza di elementi ostativi (precedenti penali, gravità della condotta).
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che il giudice di merito può valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti tra quelli elencati dall'art. 133 per la determinazione del trattamento sanzionatorio, purché adeguatamente motivato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile e non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione è richiesta una "motivazione rafforzata": il giudice di secondo grado deve confutare specificamente i principali argomenti della decisione di primo grado e spiegare perché non sono condivisibili.
- Ai fini del reato previsto dall'art. 6-ter L. 401/1989, non è necessaria la prova di proprietà degli oggetti atti ad offendere: la "disponibilità" può essere desunta da elementi concreti (luogo di rinvenimento, collocazione degli oggetti nell'auto, comportamento dei presenti, fuga, partecipazione a gruppo travisato).
- Il semplice status di passeggero non esclude automaticamente l'attribuzione della disponibilità di oggetti rinvenuti nel veicolo se sussistono elementi probatori che collegano il passeggero alla finalità comune con il conducente.
- In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito può privilegiare alcuni criteri dell'art. 133 c.p. rispetto ad altri (e.g. precedenti, gravità, modalità) purché la scelta sia adeguatamente motivata; in Cassazione la valutazione discrezionale del giudice di merito è sindacabile solo se priva di adeguata motivazione o irragionevole.
- In sede di cassazione le censure devono essere specifiche: la mera contestazione della valutazione delle prove o una generica doglianza sulla pena sono spesso inammissibili o destinate al rigetto se la motivazione di merito è congrua.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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