Ordinanza n. 6440/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del punto A.1 della Tabella A/5 allegate all'OM 27/2026 - nella parte in cui attribuisce punteggio per qualsiasi abilitazione disciplinare, presupponendo l'esistenza di un percorso abilitante strutturalmente inesistente per la classe B008 - e del punto A.2 della medesima Tabella -- nella parte in cui attribuisce punteggio aggiuntivo per le abilitazioni conseguite mediante percorsi ex DPCM 4 agosto 2023 o concorso ordinario -- nonché della sezione B.1 della Tabella A/7 che recepisce tali punteggi nella graduatoria GPS ADSS, così da ripristinare la parità di trattamento tra tutti i docenti ITP nella graduatoria GPS ADSS e consentire al prof. Ruggieri di presentare domanda GPS 2026/2028 scegliendo la provincia di Napoli con la certezza di ricevere incarichi, ovvero con altra misura cautelare equivalente individuata dall'Ecc.mo Presidente che produca il medesimo effetto di parità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 e relative Tabelle A/5 e A/7, nella parte concernente l'attribuzione di punteggi per le abilitazioni e il recepimento dei punteggi nella graduatoria GPS ADSS
Esito
La controversia
Il ricorrente, docente titolare di specializzazione sul sostegno e inserito nella prima fascia GPS ADSS, ha impugnato l'ordinanza ministeriale n. 27 del 2026, recante le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il periodo 2026/2028 e il conferimento delle supplenze di prima fascia sul sostegno. Ha contestato il punto A.1 della Tabella A/5, nella parte in cui attribuisce punteggio per qualsiasi abilitazione disciplinare, assumendo che ciò presupponga l'esistenza di un percorso abilitante non attivato per la classe B008, nonché il punto A.2 della medesima tabella, nella parte in cui attribuisce punteggio aggiuntivo per abilitazioni conseguite tramite i percorsi previsti dal D.P.C.M. 4 agosto 2023 o mediante concorso ordinario. È stata inoltre contestata la sezione B.1 della Tabella A/7, che recepisce tali punteggi nella graduatoria GPS ADSS. Secondo il ricorrente, la mancata attivazione del percorso abilitante previsto dall'art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 per la classe B008 determina una posizione deteriore rispetto a docenti aventi gli stessi prerequisiti, ma appartenenti a classi di concorso per le quali l'offerta formativa è disponibile. È stata chiesta anche una misura cautelare idonea a ripristinare la parità di trattamento e a consentire la presentazione della domanda GPS 2026/2028 con scelta della provincia di Napoli e certezza di conferimento di incarichi.
La decisione
L'ordinanza non decide nel merito le censure rivolte all'ordinanza ministeriale e alle tabelle di attribuzione dei punteggi, né esamina la domanda cautelare quanto a fumus boni iuris e periculum in mora. Il Collegio ha rilevato che la controversia rientra, in base al nuovo riparto delle materie del TAR Lazio, nella competenza della Sezione Quarta e ha quindi rimesso il fascicolo al Presidente del TAR Lazio per la valutazione del trasferimento alla Sezione competente. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio.
Norme richiamate
art. 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023
È richiamato quale fondamento del percorso abilitante la cui mancata attivazione per la classe B008 è posta dal ricorrente alla base della disparità di trattamento dedotta.
Ordinanza ministeriale n. 27 del 2026
È l'atto impugnato, recante le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto 2026/2028 e il conferimento delle supplenze di prima fascia per il sostegno.
Decreto di riparto delle materie n. 319 del 13 ottobre 2025
È richiamato per individuare la competenza interna della Sezione Quarta del TAR Lazio e giustificare la rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale.
Massime di principio
- Quando una controversia rientra, secondo il decreto interno di riparto delle materie, nella competenza di una Sezione diversa da quella adita, il Collegio può rimettere il fascicolo al Presidente del TAR per la valutazione del trasferimento alla Sezione competente, senza decidere il merito della controversia.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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