Sentenza n. 1042/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione II, n. 940 del 10 novembre 2022, resa inter partes, concernente un provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento e la ristrutturazione di un fabbricato per asserite difformità fra il progetto assentito e lo stato dei luoghi preesistente ed il conseguente diniego di sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso contro l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire e il conseguente diniego di sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado il provvedimento comunale di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, del permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento e la ristrutturazione di un fabbricato, nonché il diniego di sanatoria. Aveva dedotto la violazione degli artt. 21-nonies, 3, 6 e 12 l. n. 241/1990, degli artt. 11 e 12 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 49 l.r. Liguria n. 16/2008 e delle NTA del PRG, oltre a eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irrazionalità e violazione della proporzionalità. Il TAR aveva ritenuto sussistenti rilevanti difformità tra il progetto assentito e lo stato dei luoghi preesistente, escludendo l’applicabilità del termine di diciotto mesi introdotto nel 2015 all’annullamento di un titolo edilizio rilasciato anteriormente e ritenendo ragionevole il termine decorso, poiché collegato alla scoperta dell’errata rappresentazione dei fatti. In appello la società ha contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo che i lavori non fossero ultimati, che fossero state eseguite soltanto opere di messa in sicurezza, che il provvedimento di autotutela fosse privo di adeguata motivazione e che l’annullamento fosse intervenuto dopo circa sei anni dal rilascio del titolo, oltre a contestare la declaratoria di inammissibilità relativa al diniego di sanatoria e a ribadire la conformità delle opere alla disciplina urbanistica. Nel corso del giudizio d’appello, tuttavia, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell’annullamento in autotutela, al termine ragionevole, alla motivazione, alla proporzionalità, alle difformità edilizie e al diniego di sanatoria. La dichiarazione motivata dell’appellante è stata ritenuta idonea a far venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. L’improcedibilità dell’appello ha comportato la conferma della sentenza impugnata, senza alcuna decisione di merito sui motivi d’appello. Le spese del grado sono state compensate; ai fini del contributo unificato è stata considerata soccombente l’appellante.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del provvedimento comunale di annullamento d’ufficio del permesso di costruire; la relativa legittimità non è stata esaminata dal Consiglio di Stato per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato tra le norme che consentono di dare rilievo alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato per il rilievo della dichiarazione dell’appellante circa il venir meno dell’interesse alla coltivazione dell’appello.
art. 38 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili, senza ulteriore interpretazione specifica.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili, senza ulteriore interpretazione specifica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza da remoto.
Massime di principio
- La dichiarazione motivata della parte appellante di non avere più interesse alla prosecuzione del gravame determina la sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla declaratoria di improcedibilità dell’appello.
- Quando l’appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i motivi di merito e conferma la sentenza impugnata, senza trasformare tale conferma in una decisione di merito sui motivi dedotti.
- In caso di improcedibilità dell’appello dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse, le spese del grado possono essere compensate in ragione del carattere processuale della decisione; ai fini del contributo unificato, la parte appellante è considerata soccombente nel grado.
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