Sentenza del 07/11/2019 n. 6345 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso accertamento IVA/IRAP - art. 39 comma 2 d.p.r. n. 600/1973; art. 55 d.p.r. n. 633/1972 - P.v.c. Guardia di Finanza notificato - Accertamento induttivo extracontabile - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'accertamento induttivo extracontabile è stato ritenuto legittimo perché fondato sul P.V.C. della Guardia di Finanza, che era stato regolarmente notificato al contribuente. La mancata allegazione materiale del P.V.C. all'avviso non ha comportato l'illegittimità dell'atto, poiché il contribuente ne aveva già avuto conoscenza e aveva quindi potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento ai fini IVA e IRAP, sostenendo l'illegittimità della determinazione induttiva extracontabile dei redditi e, in particolare, la mancata allegazione all'avviso del processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto dalla Guardia di Finanza, pur essendo stato tale atto previamente notificato alla parte.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo extracontabile del reddito nei casi previsti dalla legge, quando le scritture contabili risultano inattendibili o ricorrono gravi irregolarità che impediscono una ricostruzione analitica della situazione reddituale.
Art. 40, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il procedimento di accertamento nei confronti di determinati soggetti e si coordina con le regole applicabili alla determinazione dei redditi mediante accertamento.
Art. 55, D.P.R. n. 633/1972
Consente, ai fini IVA, il ricorso all'accertamento induttivo quando le irregolarità o le omissioni contabili rendono inattendibili i dati dichiarati o impediscono la determinazione analitica dell'imposta.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un atto richiamato nell'avviso non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento se quell'atto è stato precedentemente notificato o comunque portato a conoscenza del contribuente.
- L'Amministrazione può utilizzare un P.V.C. della Guardia di Finanza come base dell'accertamento induttivo, purché il suo contenuto sia conoscibile dal contribuente e sia idoneo a sostenere la ricostruzione fiscale.
- L'accertamento induttivo extracontabile richiede irregolarità, omissioni o inattendibilità delle scritture tali da impedire una ricostruzione analitica; non può fondarsi su una scelta meramente discrezionale dell'Amministrazione.
- In caso di contestazione, è essenziale verificare sia la regolarità della notifica del P.V.C. sia la concreta possibilità per il contribuente di comprendere gli elementi posti a fondamento dell'avviso e di difendersi efficacemente.
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