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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15720/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

SEMPREBONI CLAUDIA, terzo interessato, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che ha rigettato la richiesta di restituzione della somma di euro 44.300,00 sequestrata preventivamente nel procedimento EPPO a carico del convivente PAOLETTI PIERO. Il ricorso articolava due motivi, denunciando carenza e contraddittorietà della motivazione per mancato esame di doglianze specifiche: 1) la qualità di terza non indagata della Sempreboni; 2) l'affermazione che la somma fosse la cassa contanti della società CLAS s.r.l., estranea ai fatti, e che la custodia domestica si spiegasse ragionevolmente per la natura e la compagine ristretta della società; 3) che la mera disponibilità delle chiavi da parte dell'indagato fosse fatto neutro non idoneo a dimostrare la sua disponibilità esclusiva della somma, circostanza peraltro contraddetta dalle dichiarazioni dei familiari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato dal difensore senza procura speciale valida per il grado di giudizio (la procura speciale rinvenuta era conferita solo per indagini difensive e per la presentazione dell'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.). Sul principio per i soggetti con interesse meramente civilistico si applica l'art. 100 c.p.p., secondo cui si deve stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; la procura rinvenuta non era estesa alla cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e, non essendo ravvisabile colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, è disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale"

    La Corte interpreta l'art. 100 c.p.p. nel senso che per i soggetti con interesse meramente civilistico (terzi interessati) è necessaria la procura speciale del difensore; quando la procura non esprime volontà diversa, ai sensi del comma 3 la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo e non per la cassazione.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    La procura speciale rinvenuta era espressamente conferita per la sola presentazione dell'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p., quindi non estendeva il mandato al gravame in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'attribuzione delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio che consente al giudice di disporre, in mancanza di colpa grave, un versamento equitativo alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio fissando un versamento di euro 3.000,00.

  • art. 83 cod. proc. civ. (riferimento analogico)

    Citate decisioni di legittimità che richiamano analogie con la disciplina del processo civile circa la necessità di procura speciale per determinate fasi/ gradi del processo.

Massime di principio

  • Per i terzi con interesse meramente civilistico che agiscono in un procedimento penale, il difensore deve essere munito di procura speciale valida per il grado di giudizio interessato; l'assenza o l'inadeguatezza della procura rende il ricorso inammissibile.
  • Una procura speciale conferita espressamente per un determinato atto o grado (es. appello cautelare ex art. 322-bis) non si presume estesa anche agli altri gradi quali la Cassazione, salvo espressione di volontà diversa.
  • Se il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali, il giudice non entra nel merito delle questioni (es. proprietà o appartenenza della somma sequestrata); quindi i profili probatori relativi alla disponibilità del denaro devono essere presentati con le forme e i poteri processuali corretti.
  • La presentazione di un ricorso privo dei requisiti formali comporta l'onere delle spese a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.) e può comportare, anche in assenza di colpa grave, un versamento equitativo alla Cassa delle ammende secondo criteri di proporzionalità.
  • In situazioni analoghe è prudente acquisire e allegare alla procura speciale una delega specifica per il grado di giudizio superiore (Cassazione) e verificare preventivamente la corrispondenza tra il mandato conferito e gli atti che si intendono compiere per evitare inammissibilità procedurali.

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