Sentenza n. 12690/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 445/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l’inottemperanza dell’amministrazione e di adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 445/2024, resa in materia di lavoro e passata in giudicato. Ha allegato l’inadempimento dell’amministrazione. Le amministrazioni intimate, pur costituendosi in giudizio per quanto riguarda il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale, non hanno fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., rilevando che l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarvisi. Poiché il giudicato proveniva dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza è stato qualificato come meramente esecutivo, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrazione del contenuto della pronuncia né accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. L’amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto, sicché il TAR l’ha condannata a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 400 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di azionare davanti al giudice amministrativo l’obbligo dell’amministrazione di eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando questa sia stata pronunciata in funzione di giudice del lavoro.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, spetta all’amministrazione debitrice fornire chiarimenti e dimostrare la corretta esecuzione del giudicato; la mancata produzione di tali elementi giustifica l’accoglimento della domanda.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine e i poteri necessari per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
Come è indicizzato
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