Sentenza n. 186/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della Determina n. 211/RPAN del 10.9.2024 di approvazione definitiva della graduatoria di concorso per l'assegnazione di 1 Posto di Dirigente Tecnico; - del verbale in data 9 settembre 2024 della Commissione Giudicatrice del concorso con cui e’ stata formata la graduatoria finale; - della nota prot.n.: 0040869 del 21.10.2024 del responsabile del Presidio di Ancona con cui è stato respinto il ricorso in opposizione proposto dall’Ing.Ciferri avverso la Graduatoria definitiva, di tutti gli altri atti antecedenti e connessi comunque collegati e dipendenti da quelli impugnati, quali: - la Determina del Responsabile del Presidio di Ancona n.61/rpan del 14.3.2024 di approvazione del Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di dirigente tecnico da destinare al presidio di Ancona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di un concorso pubblico per un posto di dirigente tecnico, verbale della commissione, atto di approvazione della graduatoria e diniego del ricorso in opposizione
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificatosi al sesto posto con 79 punti, contestava la collocazione al quinto posto della controinteressata, che aveva ottenuto il medesimo punteggio in virtù del riconoscimento del titolo di preferenza relativo all'avere un figlio a carico. Con il primo motivo deduceva violazione della lex specialis, mancata attribuzione di 0,25 punti per un corso di formazione avanzato per coordinatore della sicurezza, difetto di motivazione e mancata valutazione dei titoli. Il corso, della durata superiore a 30 ore e con attestato finale, era stato concluso il 31 marzo 2024. Con i motivi secondo, terzo e quarto lamentava la mancata valutazione del titolo di preferenza consistente nell'avere prestato lodevole servizio per almeno un anno presso l'amministrazione banditrice; deduceva violazione degli artt. 5 e 16 del d.P.R. 487/1994, degli artt. 11 e 12 del bando, travisamento dei fatti, arbitrarietà ed errore nei presupposti. Sosteneva che il titolo prevalesse su quello riconosciuto alla controinteressata, che potesse essere acquisito d'ufficio dall'amministrazione e che non gli fosse stato comunicato il termine per dichiararlo. L'amministrazione e la controinteressata si costituivano chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al corso di formazione, ha rilevato che l'art. 11 del bando consentiva di attribuire 0,25 punti per i corsi di formazione avanzata attinenti al posto, con superamento del test finale, conclusi nei due anni antecedenti alla pubblicazione del bando. Poiché il bando era stato pubblicato il 20 marzo 2024, la finestra utile terminava il 20 marzo 2024; il corso del ricorrente, concluso il 31 marzo 2024, non era quindi valutabile. La previsione speciale relativa ai corsi prevaleva sulla clausola generale secondo cui i titoli dovevano essere posseduti alla scadenza della domanda. Il bando non era stato specificamente impugnato e non risultava manifestamente irrazionale. Quanto al titolo di preferenza, il Collegio ha riconosciuto che, in via generale, i titoli dell'art. 5 del d.P.R. 487/1994 possono essere valutati anche se non indicati nella domanda, purché posseduti al momento della presentazione e prodotti nei termini stabiliti dal bando. Tuttavia, nel caso concreto l'art. 12 del bando stabiliva espressamente che l'appartenenza alle categorie di preferenza dovesse essere dichiarata nella domanda, a pena di irrilevanza. Il ricorrente, inoltre, aveva dichiarato espressamente di non possedere titoli di preferenza. Ha quindi operato il principio di autoresponsabilità del candidato: l'omissione, e a maggior ragione la dichiarazione negativa, non potevano essere sanate mediante soccorso istruttorio, che avrebbe violato la par condicio. La clausola del bando doveva essere interpretata letteralmente e vincolava l'amministrazione, senza possibilità di disapplicazione o integrazione ermeneutica. L'obbligo dell'amministrazione di acquisire d'ufficio il certificato di servizio operava solo nei limiti delle dichiarazioni rese e non imponeva di ricercare titoli di preferenza non dichiarati. Per la stessa ragione il ricorrente non poteva dolersi della mancata comunicazione del termine previsto dall'art. 16 del d.P.R. 487/1994. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità della giurisprudenza sulla valutazione dei titoli di preferenza.
Norme richiamate
art. 11 del bando di concorso
Per i corsi di formazione di livello avanzato in materie attinenti al posto da ricoprire (con superamento del test finale) della durata di almeno 30 ore conclusi nei 2 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando
La previsione speciale delimita temporalmente i corsi valutabili: sono rilevanti solo quelli conclusi nei due anni antecedenti alla pubblicazione del bando.
art. 12 del bando di concorso
L'appartenenza a una delle suddette categorie deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso nell'apposito spazio dedicato alla relativa segnalazione, a pena di irrilevanza
La mancata dichiarazione del titolo di preferenza nella domanda comporta la sua irrilevanza; la clausola è vincolante per amministrazione e candidati.
art. 5 d.P.R. 487/1994, come modificato dal d.P.R. 82/2023
Disciplina i titoli di preferenza da applicare, a parità di punteggio, nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici.
art. 16 d.P.R. 487/1994
Prevede, nel contesto esaminato, gli adempimenti relativi alla verifica e alla documentazione dei titoli di preferenza; tali adempimenti operano nei limiti delle prescrizioni del bando e non impongono di acquisire titoli non dichiarati.
artt. 11 e 12 del bando di concorso
Regolano rispettivamente la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria, imponendo la dichiarazione dei titoli di preferenza a pena di irrilevanza.
Massime di principio
- In un concorso pubblico, una clausola speciale del bando che limita la valutabilità di una categoria di titoli a quelli conseguiti entro una determinata finestra temporale prevale sulla clausola generale relativa al possesso dei titoli alla scadenza della domanda; il titolo conseguito fuori dalla finestra non è valutabile, salvo impugnazione della clausola stessa nei termini.
- Quando il bando di concorso stabilisce espressamente che i titoli di preferenza devono essere dichiarati nella domanda a pena di irrilevanza, l'omessa dichiarazione impedisce la successiva valutazione del titolo, anche se il candidato lo possedeva al momento della domanda.
- La dichiarazione espressa del candidato di non possedere titoli di preferenza preclude la successiva invocazione di un titolo diverso e impedisce all'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti e contrasterebbe con il principio di autoresponsabilità.
- Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e deve essere interpretato secondo il significato letterale delle sue clausole; l'amministrazione non può disapplicarlo né integrarlo attribuendo significati impliciti incompatibili con il testo.
- L'obbligo dell'amministrazione di acquisire d'ufficio la documentazione relativa ai titoli di servizio non opera in modo autonomo rispetto al bando e non impone la ricerca di titoli di preferenza non dichiarati dal candidato quando la lex specialis ne sanziona espressamente l'omissione con l'irrilevanza.
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