Cassazione Penale, Sentenza n. 21066/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Campobasso: il Procuratore generale sosteneva che la mancata motivazione della deliberazione di Giunta regionale (nomina del direttore e dei componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici) integrasse il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) in quanto in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Il ricorrente contestava che la modifica del 2020 dell'art. 323 c.p. non escludesse la punibilità della condotta quando la mancanza di motivazione riguardasse scelte selettive e parametri di scelta che dovevano essere applicati dalla Giunta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale perché infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui la riforma dell'art. 323 c.p. (d.l. 76/2020 conv. in legge 120/2020) ha ristretto la punibilità dell'abuso d'ufficio alle sole violazioni di "specifiche regole di condotta" previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, formulate in termini tali da non lasciare margini di discrezionalità. La Corte ha ritenuto che l'obbligo generale di motivazione di cui all'art. 3 l. 241/1990 e i richiami a principi costituzionali (art. 97 Cost.) non costituiscano, di per sé, regole specifiche idonee a integrare il reato; né le delibere regionali, l'avviso pubblico o il DPR citato (fonti sub-legislative) potevano costituire la norma precettiva richiesta. Conseguenza: l'atto contestato non integra più, dopo la riforma, il reato di abuso d'ufficio e l'assoluzione è confermata.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen.
"specifiche regole di condotta"
La Corte interpreta la norma, alla luce della riforma 2020, nel senso che il reato di abuso d'ufficio è configurabile solo quando sia violata una regola di condotta specifica, prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge, formulata in modo da non lasciare margini di discrezionalità.
art. 3 legge 241/1990
La Corte ritiene che l'obbligo generale di motivazione di cui all'art. 3 non sia di per sé una "specifica regola di condotta" ai fini dell'art. 323 c.p.; la sua violazione può rilevare ai fini amministrativi o civili ma non automaticamente per la rilevanza penale salvo che sia ancorata a norma primaria specifica.
art. 7, comma 6-quater, d.lgs. 165/2001
Richiamata come norma che esonera le pubbliche amministrazioni dall'obbligo di procedure comparative per la scelta dei componenti dei Nuclei di valutazione; conferma che non esisteva una procedura comparativa imposta dalla legge per la nomina nel caso concreto.
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, art. 23 (conv. legge 11 settembre 2020, n. 120)
Ha modificato l'art. 323 c.p. restringendo l'ambito di applicazione del reato, determinando una parziale abolitio criminis per condotte consistenti nella violazione di norme generali o di principio non specifiche.
D.P.R. n. 262/2012, art. 4
"la scelta dei componenti esterni, ove necessaria, avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza"
Richiamato dalla parte civile e dal giudice del lavoro come parametro amministrativo; la Cassazione osserva però che si tratta di fonte sub-legislativa e non può autonomamente costituire la "norma specifica" prevista dall'art. 323 c.p.
art. 97 Cost.
Principio costituzionale richiamato ma considerato norma di principio/generalissima che non può costituire autonomamente il parametro specifico richiesto dall'art. 323 c.p. dopo la riforma.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2020 l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) è configurabile solo quando sia violata una regola di condotta specifica, espressamente prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge, e formulata in modo da non lasciare alcun margine di discrezionalità.
- La mera violazione di principi generali (es. art. 97 Cost.) o dell'obbligo generale di motivazione (art. 3 l. 241/1990) non basta, di per sé, a integrare il reato di abuso d'ufficio; occorre che tali obblighi siano ancorati a norme primarie che dettaglino comportamenti obbligatori e vincolanti.
- Norme e linee guida di rango sub-legislativo (delibere, avvisi pubblici, DPR non aventi forza di legge) difficilmente possono costituire la fonte della "specifica regola di condotta" richiesta per la rilevanza penale; la loro violazione può rilevare sul piano amministrativo o civile ma non necessariamente penale.
- In procedimenti di nomina o selezione pubblica, per prospettare un illecito penale occorre verificare se la legge impone una procedura comparativa o criteri vincolanti; se la legge lascia margini di discrezionalità la responsabilità penale è esclusa dopo la riforma.
- Decisioni civili o amministrative (es. sentenze sul risarcimento per "perdita di chances") non sostituiscono il necessario parametro di legge primario richiesto per la configurazione del reato penale.
- In fase di valutazione di casi analoghi, è essenziale distinguere il profilo amministrativo/civile (annullabilità, risarcimento, richieste di motivazione) dalla soglia più stringente richiesta per la rilevanza penale dopo la riforma del 2020.
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