Sentenza del 03/04/2018 n. 1044 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Analitico-induttivo - Presunzioni gravi, precise e concordanti - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI giudici hanno ritenuto nullo l'avviso di accertamento, poiché fondato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La sola mancata contabilizzazione delle fatture da parte dei fornitori non è stata considerata sufficiente a dimostrare la falsità delle operazioni, soprattutto in presenza di indizi concordanti prodotti dal contribuente circa l'effettività delle prestazioni ricevute.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. L'Amministrazione aveva disconosciuto alcuni costi ritenendo false le fatture ricevute, principalmente perché tali documenti non risultavano nella contabilità delle imprese fornitrici. Il contribuente ha sostenuto di aver fornito elementi probatori univoci e concordanti sull'effettività delle prestazioni e dei relativi costi.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
accertamento analitico-induttivo
L'accertamento analitico-induttivo deve basarsi su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in mancanza, l'atto impositivo è nullo.
Massime di principio
- In un accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione finanziaria non può fondare la contestazione su un singolo elemento indiziario isolato, come la mancata registrazione delle fatture nella contabilità del fornitore.
- Le presunzioni utilizzate per disconoscere costi o contestare fatture devono essere gravi, precise e concordanti e devono costituire un quadro probatorio complessivamente convincente.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento producendo documentazione e indizi convergenti sull'effettività delle prestazioni, quali contratti, pagamenti, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale e utilità concretamente ricevute.
- Quando gli elementi forniti dal contribuente rendono plausibile e adeguatamente documentata l'operazione, l'Amministrazione deve dimostrare con ulteriori elementi specifici la natura fittizia della fattura o dell'operazione.
- La mancata contabilizzazione dell'operazione da parte del fornitore può costituire un indizio, ma non determina automaticamente la falsità della fattura né il disconoscimento del costo.
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