Sentenza del 21/03/2023 n. 8090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contendere riguardava la richiesta di pagamento dei contributi consortili per l'anno 2009 (cartella notificata il 17/11/2010 per Euro 454,76). La contribuente aveva impugnato la cartella per carenza di adeguata motivazione e mancata indicazione dei dati necessari a comprovare gli indici e i benefici attribuiti ai singoli immobili; la CTP aveva rigettato il ricorso, la CTR lo aveva invece accolto ritenendo le cartelle nulle per insufficiente motivazione e mancanza di documentazione (piano di riparto, parametri di calcolo, elenco beneficiari ecc.). Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'annullamento ex lege delle cartelle di pagamento previsto dal D.L. n.119/2018, art.4, comma 1 (convertito in L. n.136/2018), che ha automaticamente cancellato i debiti affidati all'agente della riscossione dal 10/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a Euro 1.000,00. Poiché la cartella in contestazione (notificata il 17/11/2010) aveva valore residuo inferiore a Euro 1.000, la pretesa è stata annullata e la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti. La Corte ha altresì rilevato che la declaratoria di cessazione non preclude, ove ricorrano i presupposti, il diritto al rimborso di somme eventualmente già versate.
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1 (conv. L. n. 136 del 2018)
i debiti di importo residuo ... fino a mille Euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati
La Corte ha ritenuto applicabile lo stralcio automatico: la cartella notificata nel 2010 e di importo residuo inferiore a €1.000 è stata annullata ex lege, con conseguente cessazione della controversia.
D.L. n. 34 del 2019, art. 16‑quater (conv. L. n. 58 del 2019)
Norma richiamata per le modalità contabili e temporali dell'annullamento (adeguamento scritture contabili degli enti creditori entro il 31/12/2019).
Codice di procedura civile, art. 112; art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)
Richiamati nei motivi di ricorso del consorzio per censurare presunte omissioni e violazioni procedurali della CTR; la Corte di Cassazione però non ha deciso sul merito perché la controversia è stata estinta per effetto della norma di stralcio.
L. n. 212 del 2000, art. 7 (statuto del contribuente) e L. n. 241 del 1990, art. 3 (motivi e trasparenza degli atti amministrativi)
La CTR aveva ritenuto che le cartelle fossero carenti di motivazione in violazione dei principi di trasparenza e motivazione amministrativa; la Cassazione non è entrata nel merito a causa della sopravvenuta estinzione del credito.
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Il consorzio contestava l'attribuzione dell'onere probatorio a suo carico in ordine al beneficio arrecato agli immobili; anche su questo punto la decisione di merito non è stata pronunciata per effetto dello stralcio.
L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 16
Rilevata in motivi del ricorso per contestare la non computabilità di spese di struttura tra le poste soggette a contribuzione; la Corte non ha risolto la questione sostanziale.
Artt. 657, 860, 862 c.c.; R.D. n. 215 del 1933, art. 5; L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 2-4-15
Norme richiamate dal consorzio connesse alla determinazione del contributo di bonifica e alla natura del relativo obbligo; la Cassazione non si è pronunciata sul loro diverso inquadramento a causa della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se la cartella esattoriale è stata affidata all'agente di riscossione tra il 10/01/2000 e il 31/12/2010 e l'importo residuo risulta ≤ €1.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), la pretesa è stata annullata automaticamente per effetto del D.L. 119/2018 (conv. L.136/2018) e la controversia può essere dichiarata cessata.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento ex lege estingue il processo senza decisione sul merito; tuttavia, non esclude in astratto il diritto del contribuente a ottenere il rimborso di somme eventualmente pagate: tale rimborso deve essere esperito con gli strumenti amministrativi o giudiziali appropriati.
- Quando si contestano cartelle per contributi consortili, è essenziale verificare la completezza della motivazione e la presenza della documentazione che giustifichi l'obbligo contributivo (perimetro, piano di classifica, piano di riparto, parametri di calcolo, elenco beneficiari e ammontare dei benefici), poiché la carenza di tali elementi può rendere la cartella viziata in sede di merito.
- In presenza di sopravvenienze normative che incidono sul credito oggetto di causa, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere anche senza decidere sulle censure di merito; pertanto le parti devono valutare tempestivamente l'impatto di novità legislative sopravvenute.
- Esiste (o è esistito) contrasto giurisprudenziale sul fatto che il limite di €1.000 si applichi al singolo carico affidato o alla sommatoria delle cartelle: in casi analoghi verificare attentamente quale indirizzo è applicabile al caso concreto e la composizione del carico/riparto prima di definire la strategia processuale.
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