Sentenza del 22/12/2016 n. 9704 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Contratto di locazione - Prova della cessione - Fattura - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce che la data della cessione può essere provata aliunde, cioè mediante elementi diversi dalla scrittura privata, purché idonei a dimostrarla con sufficiente certezza giuridica. La fattura emessa dal cessionario costituisce, in linea di principio, un elemento utilizzabile a tal fine. Non sono indicati nel testo l'esito formale del ricorso, le parti nominative o l'eventuale cassazione o riforma della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prova della cessione di un contratto di locazione ai fini dell'imposta di registro. In particolare, si discuteva se una scrittura privata priva di data certa potesse dimostrare la data della cessione e produrre effetti ai fini dell'art. 17 del d.P.R. 131/1986. La scrittura non può avere efficacia retroattiva, ma la data della cessione può essere dimostrata attraverso elementi esterni dotati di adeguata certezza giuridica, come una fattura emessa dal cessionario del contratto.
Norme richiamate
Art. 17 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Ai fini dell'imposta di registro, la cessione del contratto di locazione deve essere collegata a una data giuridicamente dimostrabile. Una scrittura privata senza data certa non può produrre retroattivamente gli effetti richiesti, ma la data può essere provata mediante altri elementi attendibili.
Massime di principio
- Una scrittura privata priva di data certa non è automaticamente inutilizzabile: la data può essere ricostruita attraverso elementi esterni che offrano un adeguato grado di certezza giuridica.
- La prova della data deve essere valutata concretamente e può derivare da documenti fiscalmente rilevanti, come una fattura emessa dal cessionario, purché coerenti e sufficientemente affidabili.
- Gli elementi successivi o collegati alla cessione non possono attribuire retroattivamente alla scrittura privata una data certa, ma possono dimostrare autonomamente quando la cessione si è verificata.
- In casi analoghi è opportuno conservare fatture, comunicazioni, registrazioni contabili, pagamenti e altri documenti contemporanei all'operazione, così da rendere verificabile la data della cessione.
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