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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 9704 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - Contratto di locazione - Prova della cessione - Fattura - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza riconosce che la data della cessione può essere provata aliunde, cioè mediante elementi diversi dalla scrittura privata, purché idonei a dimostrarla con sufficiente certezza giuridica. La fattura emessa dal cessionario costituisce, in linea di principio, un elemento utilizzabile a tal fine. Non sono indicati nel testo l'esito formale del ricorso, le parti nominative o l'eventuale cassazione o riforma della decisione impugnata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la prova della cessione di un contratto di locazione ai fini dell'imposta di registro. In particolare, si discuteva se una scrittura privata priva di data certa potesse dimostrare la data della cessione e produrre effetti ai fini dell'art. 17 del d.P.R. 131/1986. La scrittura non può avere efficacia retroattiva, ma la data della cessione può essere dimostrata attraverso elementi esterni dotati di adeguata certezza giuridica, come una fattura emessa dal cessionario del contratto.

Norme richiamate

  • Art. 17 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ai fini dell'imposta di registro, la cessione del contratto di locazione deve essere collegata a una data giuridicamente dimostrabile. Una scrittura privata senza data certa non può produrre retroattivamente gli effetti richiesti, ma la data può essere provata mediante altri elementi attendibili.

Massime di principio

  • Una scrittura privata priva di data certa non è automaticamente inutilizzabile: la data può essere ricostruita attraverso elementi esterni che offrano un adeguato grado di certezza giuridica.
  • La prova della data deve essere valutata concretamente e può derivare da documenti fiscalmente rilevanti, come una fattura emessa dal cessionario, purché coerenti e sufficientemente affidabili.
  • Gli elementi successivi o collegati alla cessione non possono attribuire retroattivamente alla scrittura privata una data certa, ma possono dimostrare autonomamente quando la cessione si è verificata.
  • In casi analoghi è opportuno conservare fatture, comunicazioni, registrazioni contabili, pagamenti e altri documenti contemporanei all'operazione, così da rendere verificabile la data della cessione.

Testo integrale

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