Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1513/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per intervenuta rinuncia del ricorrente. Non ha esaminato nel merito la legittimità dell'esclusione, del bando, delle linee guida o dei criteri di calcolo della frequenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione o non ammissione alla prova finale del Percorso di Formazione Iniziale 30 CFU/CFA per asserito mancato raggiungimento della frequenza minima

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e istituzione formativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui un conservatorio statale lo avrebbe escluso o non ammesso alla prova finale del Percorso di Formazione Iniziale 30 CFU/CFA, attivato per l'anno accademico 2025/2026 ai sensi dell'art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023. L'esclusione sarebbe stata motivata dal mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza. Il ricorrente ha contestato anche il bando e le linee guida del corso, nella parte in cui fossero interpretati nel senso di richiedere la presenza integrale a ciascuna lezione e di azzerare automaticamente la presenza in caso di ritardi, disconnessioni anticipate o mancata risposta a singoli sondaggi, deducendo di avere attestati relativi a 29 lezioni su 30 e comunque una frequenza superiore al 70%. Nel corso del giudizio cautelare, con nota del 28 luglio 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare; le parti resistenti non hanno formulato opposizione.

Norme richiamate

  • art. 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023

    La disposizione è indicata quale base normativa del Percorso di Formazione Iniziale 30 CFU/CFA; l'ordinanza non ne esamina l'interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, non contestata dalle parti resistenti, determina l'improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su di essa.
  • Quando la domanda cautelare diviene improcedibile per rinuncia, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti amministrativi impugnati nel giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.