Sentenza n. 1118/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida regionale a rimuovere rifiuti EER 19.12.12 collocati nell’area destinata al trattamento della FORD e a rispettare le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la diffida adottata dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/2006, emessa dopo un verbale di prescrizione del Nucleo Operativo Ecologico relativo alla presenza di un cumulo di rifiuti EER 19.12.12 nell’area destinata al trattamento della FORD, ritenuta diversa da quella prevista dall’AIA. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 29-bis e 29-decies del d.lgs. 152/2006, dell’AIA rilasciata con decreto regionale e del d.m. 29 gennaio 2007, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto dei presupposti. Secondo la ricorrente, le prescrizioni dell’AIA vietavano lo stoccaggio all’esterno dei rifiuti suscettibili di produrre emissioni odorigene e imponevano il deposito in luoghi confinati, sicché la collocazione temporanea dei rifiuti all’interno del capannone sarebbe stata necessaria e conforme al titolo autorizzativo. La diffida, imponendo la rimozione dei rifiuti dall’area interna, avrebbe creato una contraddizione insanabile tra le prescrizioni regionali e quelle dell’AIA. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe indicato con precisione quale prescrizione autorizzativa fosse stata violata e non avrebbe chiarito perché la presenza dei rifiuti nell’area confinata interna fosse incompatibile con le previsioni progettuali. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l’esecuzione della diffida avrebbe potuto determinare la violazione delle prescrizioni ambientali e ha dichiarato di avere sospeso temporaneamente l’attività. In corso di giudizio ha affermato la persistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Ha chiarito che la diffida, così come il verbale del N.O.E., non imponeva di stoccare i rifiuti all’esterno del capannone, con conseguenti emissioni odorigene o violazioni dell’AIA, ma ordinava soltanto di rimuoverli dall’area in cui erano stati collocati, destinata alla ricezione e al trattamento della FORD e non allo stoccaggio dei rifiuti EER 19.12.12. La difformità riguardava quindi l’utilizzo di un’area autorizzata per una funzione diversa da quella concretamente svolta. Il Collegio ha inoltre valorizzato la variante non sostanziale assentita nel 2019, la cui relazione tecnico-specialistica prevedeva che gli scarti, compresi quelli classificati con il codice 19.12.12, fossero direttamente allontanati senza stoccaggio o trattamento intermedio. Da tale previsione il giudice ha desunto l’assenza di una contraddizione insanabile tra l’obbligo di rimozione e le prescrizioni dell’AIA: il regime autorizzativo vigente non ammetteva un deposito temporaneo apprezzabile dei rifiuti nell’area contestata. Il riferimento contenuto nella diffida all’utilizzo futuro delle apposite aree previste dall’AIA è stato ritenuto neutro, in quanto costituisce un rinvio generico alla disciplina autorizzativa applicabile. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria, poiché l’atto regionale si fondava sulle verifiche tecniche svolte dal N.O.E. e dall’ARPACAL, ente strumentale regionale competente per le attività tecnico-operative di prevenzione, protezione e controllo ambientale e per le verifiche tecnico-impiantistiche. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 29-bis d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata in relazione al regime dell’autorizzazione integrata ambientale e alle prescrizioni applicabili all’impianto.
art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa del potere regionale di diffidare il gestore a rimuovere i rifiuti collocati in difformità dalle prescrizioni dell’AIA e a ottemperare alle condizioni autorizzative.
d.m. 29 gennaio 2007
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, ma il giudice non lo interpreta autonomamente in modo decisivo.
art. 34, comma 3, c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la permanenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori.
art. 6, comma 2, l.r. Calabria n. 20/1999
Individua l’ARPACAL quale ente strumentale regionale preposto alle funzioni tecnico-operative di prevenzione, protezione e controllo ambientale, comprese le verifiche tecnico-impiantistiche; tale competenza contribuisce a escludere il difetto di istruttoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato per la trattazione della controversia nell’udienza straordinaria di smaltimento.
Massime di principio
- È legittima la diffida adottata ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/2006 quando il gestore colloca rifiuti in un’area dell’impianto autorizzata per una diversa funzione, anche se l’area si trova all’interno dello stabilimento e presenta caratteristiche di confinamento.
- La verifica della conformità della gestione dei rifiuti alle prescrizioni dell’AIA deve essere effettuata considerando il complessivo regime autorizzativo vigente, comprese le varianti successivamente assentite e la relativa documentazione progettuale.
- Non sussiste contraddizione tra l’obbligo di rimuovere rifiuti da un’area non autorizzata allo stoccaggio e il divieto di collocarli all’esterno quando il titolo autorizzativo prevede per tali scarti l’allontanamento diretto, senza deposito o trattamento intermedio.
- Il richiamo, contenuto in una diffida, all’utilizzo delle aree previste dall’AIA non impone una specifica modalità operativa ulteriore, ma rinvia alle prescrizioni del titolo autorizzativo e non determina, di per sé, un contrasto con esse.
- Non ricorre difetto di istruttoria quando la diffida ambientale si fonda su verifiche tecniche svolte dagli organi di controllo competenti e dall’agenzia regionale per la protezione ambientale, purché tali verifiche consentano di individuare la concreta difformità tra l’uso dell’area e il progetto autorizzato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →