Sentenza del 20/06/2017 n. 1602 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Requisiti per riconoscimento della ruralità di un immobile - Art. 9 D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/07, convertito dalla legge 222/07.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito illustra i principi normativi applicabili, ma non contiene gli estremi della decisione, le posizioni processuali delle parti né l'esito concreto della sentenza. Non è quindi possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i requisiti necessari per il riconoscimento della ruralità di un immobile abitativo ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e convertito dalla legge n. 222/2007. La norma richiede il contestuale possesso di requisiti soggettivi, riferiti alla persona che utilizza l'immobile, e requisiti oggettivi, riferiti alle caratteristiche tecniche, alla destinazione effettiva e al rapporto di pertinenzialità del fabbricato rispetto al terreno agricolo. In particolare, l'abitazione deve essere utilizzata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola, e deve sussistere la ruralità dell'immobile o il suo rapporto pertinenziale con il terreno.
Norme richiamate
Art. 9 del D.L. n. 557/1993
Istituzione del catasto dei fabbricati
Disciplina i requisiti per il riconoscimento della ruralità degli immobili, richiedendo la compresenza di condizioni soggettive e oggettive.
Art. 42-bis del D.L. n. 159/2007
Ha modificato l'art. 9 del D.L. n. 557/1993, precisando i requisiti rilevanti ai fini del riconoscimento della ruralità.
Legge n. 222/2007
Ha convertito in legge il D.L. n. 159/2007, rendendo applicabili le relative modifiche all'art. 9 del D.L. n. 557/1993.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della ruralità di un'abitazione non è sufficiente che l'immobile si trovi in una zona agricola: devono essere dimostrati sia i requisiti soggettivi dell'utilizzatore sia quelli oggettivi dell'immobile.
- Il requisito soggettivo ricorre, in linea generale, quando l'abitazione è utilizzata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sul terreno per esigenze effettivamente connesse all'attività agricola.
- Il requisito oggettivo richiede che l'immobile abbia caratteristiche e destinazione compatibili con la ruralità oppure che sia effettivamente pertinenziale rispetto al terreno agricolo.
- La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti può impedire il riconoscimento della ruralità.
- La mera dichiarazione del contribuente o la sola destinazione catastale non sono normalmente sufficienti: occorre verificare concretamente l'utilizzo dell'immobile, il rapporto con il terreno e lo svolgimento dell'attività agricola.
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