Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 472/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 05.05.2021, notificato al ricorrente in data 18/10/2021, con il quale si disponeva la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo e ogni altro atto, prodromico, preparatorio, connesso e/o consequenziale, esecutivo;

Giustizia amministrativa202100675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. La revoca era stata adottata dopo che gli agenti di polizia, intervenuti presso la sua abitazione a seguito della segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco, avevano rinvenuto nel salone un pannello di sughero e una sezione di tronco d'albero forati da proiettili, nonché un'ogiva all'esterno dell'abitazione. Il ricorrente aveva ammesso di avere sparato nell'appartamento per esercitarsi, non potendo recarsi al poligono a causa delle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19, e non aveva escluso che l'ogiva fosse fuoriuscita accidentalmente dalla finestra. La controversia riguardava quindi la legittimità della valutazione prefettizia di inaffidabilità nell'uso e nella custodia delle armi e la sufficienza della motivazione del provvedimento di revoca.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in materia di detenzione e porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del titolare, poiché il porto e la detenzione costituiscono eccezioni al generale divieto di portare armi e i relativi provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Non è quindi necessario accertare un abuso obiettivo e definitivo dell'arma: è sufficiente la presenza di circostanze idonee a dimostrare che il soggetto non sia pienamente affidabile. Nel caso concreto, l'esplosione di colpi all'interno dell'abitazione, l'impiego di bersagli improvvisati, il rinvenimento dell'ogiva all'esterno e il rischio che essa potesse colpire persone di passaggio costituivano elementi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità. La valutazione amministrativa non è stata ritenuta irragionevole, sproporzionata o arbitraria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 699 c.p.

    Il divieto generale di portare armi costituisce il quadro di riferimento rispetto al quale il porto e la detenzione autorizzati assumono carattere eccezionale.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    La disciplina conferma il carattere eccezionale della detenzione e del porto di armi rispetto al generale divieto.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Insieme agli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., fonda i poteri dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità e prevenzione degli abusi nell'uso delle armi.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Consente l'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza con finalità cautelare e preventiva, senza necessità di un accertamento sanzionatorio dell'abuso.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Concorre a fondare l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità del soggetto autorizzato al porto d'armi.

Massime di principio

  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono, secondo la decisione, posizioni di diritto soggettivo, ma situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di portare armi; l'autorità di pubblica sicurezza dispone pertanto di un'ampia discrezionalità nella relativa autorizzazione e revoca.
  • La revoca della licenza di porto d'armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: per adottarla non è necessario dimostrare un abuso dell'arma già compiuto o definitivamente accertato, essendo sufficiente la presenza di circostanze sintomatiche di una non completa affidabilità del titolare nell'uso o nella custodia delle armi.
  • Il giudice amministrativo può sindacare la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza verificando che essa non sia irrazionale, arbitraria, sproporzionata o altrimenti illegittima; in ragione dell'ampia discrezionalità esercitata, non è richiesta una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità.
  • L'esplosione di colpi d'arma da fuoco all'interno di un'abitazione, mediante bersagli improvvisati, associata al rinvenimento di un'ogiva all'esterno e al rischio concreto per persone presenti o di passaggio, può legittimamente fondare un giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi e la conseguente revoca della licenza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.