Sentenza del 25/11/2015 n. 10593 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accise - Tributi doganali -Adempimenti formali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'importazione definitiva, in data 21 marzo 2002, di accessori filettati per tubi in ghisa malleabile dichiarati di origine argentina. L'Agenzia delle Dogane ha ritenuto che la merce fosse in realtà di origine brasiliana, con conseguente applicazione del dazio antidumping previsto per le importazioni dal Brasile, oltre alla relativa IVA, per complessivi 30.592,45 euro. La società aveva contestato l'avviso di rettifica sostenendo di aver agito in buona fede sulla base dei certificati di origine emessi dalle autorità argentine e che l'errore non fosse ragionevolmente riconoscibile, anche perché l'importazione era antecedente all'apertura dell'indagine antifrode OLAF. La Cassazione ha però stabilito che la buona fede dell'importatore non è sufficiente da sola: per evitare il recupero a posteriori occorre provare, cumulativamente, un errore attivo imputabile alle autorità del Paese terzo, la non riconoscibilità dell'errore e il rispetto diligente delle norme doganali. Quando il certificato inesatto deriva da dichiarazioni fattuali errate dell'esportatore, l'importatore deve dimostrare che l'autorità emittente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la diversa origine della merce.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'avviso e la precedente Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24443/2013, ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, cassato la sentenza regionale e rinviato la causa. In sede di riassunzione, la Commissione tributaria regionale della Campania ha ritenuto fondate le censure dell'Agenzia: non è stata provata né una condotta attiva né una negligenza delle autorità argentine, mentre l'inesattezza del certificato era riconducibile alle dichiarazioni dell'esportatore. È stato quindi accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, dichiarata legittima la pretesa di recupero del dazio antidumping e compensati integralmente i costi di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 220, paragrafo 2, lettera b), Regolamento CEE n. 2913/1992, come modificato dal Regolamento CE n. 2700/2000
Non si procede a contabilizzazione a posteriori quando l'importo del dazio non è stato liquidato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, il quale abbia agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa.
La deroga al recupero a posteriori richiede tre condizioni cumulative: errore imputabile alle autorità competenti, non ragionevole riconoscibilità dell'errore e buona fede accompagnata dal rispetto diligente degli obblighi doganali. La mera buona fede soggettiva dell'importatore non è sufficiente.
Art. 199 del Regolamento CE n. 2454/1993
La disposizione è stata richiamata in relazione agli obblighi dell'importatore e alla prova della correttezza delle condizioni necessarie per beneficiare del trattamento preferenziale o del regime daziario più favorevole.
Art. 94 del Regolamento CE n. 2454/1993
Riguarda i controlli e la cooperazione amministrativa con le autorità del Paese terzo che ha emesso il certificato di origine. Il giudice del rinvio ha ritenuto comunque decisivo il principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui l'importatore non può fondarsi soltanto sull'esistenza formale del certificato quando l'inesattezza deriva da dichiarazioni errate dell'esportatore.
Art. 81 del Regolamento CE n. 2454/1993
È stato interpretato nel senso che l'autorità emittente non è necessariamente tenuta a svolgere controlli preventivi approfonditi sulla veridicità delle dichiarazioni dell'esportatore; l'importatore che invoca la deroga deve provare la diligenza richiesta e l'eventuale negligenza dell'autorità.
La regola generale sull'onere della prova comporta che, dopo che l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'origine effettiva diversa da quella certificata e la riconducibilità dell'errore alle dichiarazioni dell'esportatore, grava sull'importatore la prova dei presupposti per evitare il recupero del dazio.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
Costituisce il fondamento dell'avviso di rettifica e del recupero dei diritti doganali dovuti a seguito del controllo successivo della dichiarazione di importazione.
Art. 81 del Regolamento CEE n. 2913/1992
È stato richiamato con riferimento alla disciplina doganale dell'origine e alla possibilità di procedere alla revisione e al recupero dei dazi quando la merce non possiede i requisiti dichiarati.
Massime di principio
- In materia di certificati di origine inesatti, l'importatore non è automaticamente protetto dalla buona fede o dal possesso del certificato: deve dimostrare anche la diligenza professionale e la sussistenza di un errore attivo dell'autorità emittente.
- Se l'errore del certificato deriva da una falsa o inesatta dichiarazione dell'esportatore, il rischio economico del dazio ricade normalmente sull'importatore, anche se questi non ha partecipato alla frode.
- Per evitare il recupero a posteriori del dazio occorre provare cumulativamente: errore dell'autorità, non riconoscibilità dell'errore per un operatore diligente e rispetto di tutte le prescrizioni doganali.
- La circostanza che l'importazione sia anteriore all'apertura di un'indagine antifrode non dimostra, da sola, la buona fede qualificata né esclude gli ordinari obblighi di verifica dell'importatore.
- L'Amministrazione può fondare l'accertamento su elementi indiziari, quali dati OLAF, documenti commerciali, tempi e modalità delle lavorazioni e capacità produttiva degli operatori; l'importatore deve contestarli con prova documentale specifica.
- La semplice conferma formale del certificato da parte dell'autorità estera non prova necessariamente l'origine sostanziale della merce e non impedisce il controllo a posteriori dell'autorità doganale dello Stato importatore.
- Per beneficiare di un trattamento preferenziale o dell'esenzione da un dazio antidumping, è prudente conservare documentazione sulla filiera produttiva, sulle lavorazioni effettuate nel Paese dichiarato d'origine e sulle verifiche svolte prima dell'importazione.
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