Sentenza n. 711/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nel sito del Ministero della Transizione Ecologica in data 28 settembre 2022, reso in favore della Società Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l. e recante il positivo giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico denominato “Parco Eolico Borgo Mezzanone”, costituito da 24 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,425 MW per una potenza complessiva pari a 130,20 MW, localizzato nei Comuni di Manfredonia (FG) e Foggia (di seguito il “Decreto VIA”); nonché per l'annullamento di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi espressamente: il parere positivo n. 265 del 20 maggio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; il parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, assunto al prot. N. 42687/MATTM del 20 dicembre 2021, ivi inclusa la richiamata e trascritta integralmente nota prot. 11303 del 30 novembre 2021 contenente il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia; il parere negativo reso dalla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, mediante D.G.R. n. 123 dell’11 febbraio 2020 e l’allegato parere di ARPA Puglia prot. n. 0069997 – 156 del 2 ottobre 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio dei Ministri recante il positivo giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il giudizio positivo di compatibilità ambientale reso in favore della società controinteressata per la realizzazione di un parco eolico composto da 24 aerogeneratori, nonché il parere positivo della Commissione tecnica VIA e VAS, il parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della Cultura, il parere della Soprintendenza e il parere negativo della Regione Puglia, comprensivo del parere ARPA. Dal testo della sentenza non emerge l'esposizione analitica dei motivi di illegittimità dedotti. Nelle more della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, riferendo che le parti avevano avviato interlocuzioni per modificare i rispettivi progetti e risolvere le interferenze e sovrapposizioni progettuali; ha inoltre comunicato che la Regione Puglia aveva rilasciato l'autorizzazione unica per l'impianto della ricorrente, modificato in conformità all'accordo in itinere tra le parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, motivata dalla risoluzione delle interferenze progettuali conseguente alle modifiche concordate e al rilascio dell'autorizzazione unica regionale, ha evidenziato il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione di merito. Il giudice non ha esaminato i motivi di illegittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento senza una specifica applicazione motivata ulteriore rispetto alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara e documenta il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare dalla definizione, anche attraverso modifiche progettuali e il conseguente rilascio di un titolo autorizzatorio, delle interferenze sostanziali che avevano dato origine alla controversia; in tal caso non occorre procedere all'esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse determinata dall'evoluzione delle relazioni tra ricorrente e controinteressato, le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dell'esito in rito della controversia.
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