Ordinanza n. 524/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui l’Ente Parco dell’Etna ha rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta ex art. 24 della l.r. 9 agosto 1988, n. 14 e ss.mm.ii.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta ex art. 24 della l.r. 9 agosto 1988, n. 14
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ente Parco dell’Etna ha rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta previsto dall’art. 24 della l.r. 9 agosto 1988, n. 14. L’ordinanza non espone il contenuto dei motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che il provvedimento impugnato richiama il parere n. 2/1993 del Comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire agli atti copia del parere n. 2/1993 del Comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco dell’Etna, richiamato nel provvedimento impugnato. Ha quindi disposto che l’Ente Parco depositi il documento entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione di parte, se anteriore. La decisione sul merito del ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 settembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente e degli altri soggetti citati.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia 9 agosto 1988, n. 14
La disposizione costituisce la base normativa del nulla osta richiesto dal ricorrente; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo richiama, quale elemento rilevante della motivazione, un parere non presente nel fascicolo processuale, il giudice può disporne il deposito ai fini della decisione, assegnando all’amministrazione un termine per l’adempimento e rinviando la trattazione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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