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Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 5645 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, Liquidazione e Controlli - Controllo liquidatorio - Cartella di pagamento - Comunicazione di irregolarità - Necessità - Solo se si riscontrano errori.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo presumibilmente che fosse necessaria una preventiva comunicazione dell'esito del controllo liquidatorio. La questione riguarda se tale comunicazione debba precedere sempre l'iscrizione a ruolo oppure soltanto quando il controllo rilevi errori nella dichiarazione e determini un risultato diverso da quello dichiarato.

La decisione

La tesi del contribuente non è stata accolta in termini generali. La cartella emessa a seguito del controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 non richiede necessariamente una preventiva comunicazione dell'esito del controllo. Tale comunicazione è obbligatoria solo quando il controllo evidenzi errori o irregolarità e conduca a una liquidazione diversa da quella risultante dalla dichiarazione. In queste ipotesi, l'omessa comunicazione può incidere sulla legittimità della successiva iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere al controllo automatizzato e alla conseguente iscrizione a ruolo senza una preventiva comunicazione in ogni caso. La comunicazione di irregolarità è necessaria quando il controllo rileva errori nella dichiarazione o determina un esito diverso da quello dichiarato; in tale situazione, la sua omissione può incidere sulla validità della cartella.

  • Cassazione, ordinanza n. 11429/2012

    La preventiva comunicazione dell'esito del controllo non costituisce un adempimento generalizzato e sempre necessario per l'emissione della cartella, ma è richiesta in presenza di irregolarità effettivamente riscontrate nella dichiarazione.

Massime di principio

  • La comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria prima dell'emissione di una cartella derivante da controllo automatizzato.
  • Se il controllo si limita a liquidare quanto già dichiarato senza rilevare errori o differenze, l'assenza della comunicazione non rende di per sé illegittima la cartella.
  • Se invece l'Amministrazione corregge la dichiarazione, recupera imposte, riduce crediti o rileva altri errori, la comunicazione preventiva diventa necessaria e la sua omissione può essere fatta valere contro l'iscrizione a ruolo e la cartella.
  • Per valutare la legittimità della cartella occorre confrontare il contenuto della dichiarazione con il risultato del controllo e verificare se vi sia stata una concreta rettifica o irregolarità.

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