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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-272/19

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 31 luglio 2020. — TO contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Diniego di assunzione per inidoneità all’esercizio delle funzioni – Termini di ricorso – Norma di ordine pubblico – Tardività – Computo del termine – Determinazione della data a partire dalla quale l’interessato poteva prendere conoscenza del contenuto della decisione – Irricevibilità manifesta. — Causa T-272/19

Giurisprudenza europea62019TO0272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso di una candidata al SEAE, ritenendo tardiva l’impugnazione del rigetto del reclamo contro il diniego di assunzione. La decisione respinge l’idea che conti la data di effettiva lettura dell’e-mail: è sufficiente che la ricorrente e il suo avvocato siano stati messi in condizione di conoscere il contenuto della decisione il giorno dell’invio. Poiché la notifica è stata ritenuta valida il 14 gennaio 2019, il ricorso depositato il 25 aprile 2019 è stato giudicato fuori termine.

Tardività del ricorso di un’agente contrattuale contro il SEAE per contestare il diniego di assunzione, con chiarimento sul dies a quo del termine di ricorso quando la decisione è notificata via e-mail.

La questione giuridica

Se il ricorso fosse stato proposto entro il termine di tre mesi, aumentato del termine di distanza, decorrente dalla notifica della decisione di rigetto del reclamo; in particolare, se la notifica via posta elettronica del 14 gennaio 2019 fosse valida e da quale momento la ricorrente potesse considerarsi messa in grado di prendere utilmente conoscenza della decisione ai fini del computo del termine.

Principio di diritto

Ai fini del termine di ricorso previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, la notifica di una decisione non richiede la prova della sua effettiva lettura, ma solo che il destinatario sia stato posto in condizione di prenderne utilmente conoscenza; una comunicazione via e-mail validamente inviata a indirizzi corretti e ricevuta dal destinatario e dal suo avvocato può costituire valida notificazione anche se avvenuta in serata, senza che rilevi un orario limite giornaliero. In assenza di elementi idonei a dimostrare che il destinatario non poteva accedere al messaggio, il termine decorre dal giorno della notifica e il ricorso proposto oltre la scadenza, calcolata con il termine di tre mesi più dieci giorni di distanza, è manifestamente irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 82 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 26, terzo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale

Tardività del ricorso contro il diniego di assunzione notificato via e-mail

L’ordinanza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da TO, candidata a un posto di agente contrattuale presso il SEAE, contro la decisione di non assumerla e contro il successivo rigetto del reclamo. Il Tribunale ha statuito con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente irricevibile per tardività.

Fatti e procedimento principale

Con decisione del 15 giugno 2018, il SEAE aveva comunicato alla ricorrente che non soddisfaceva tutti i requisiti per l’assunzione previsti dall’articolo 82 del RAA e che non poteva essere assunta come agente contrattuale. La ricorrente aveva presentato reclamo il 14 settembre 2018 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, tramite e-mail inviata dall’indirizzo professionale del suo avvocato, con copia alla sua casella personale. Il SEAE aveva respinto il reclamo con decisione del 14 gennaio 2019, trasmessa via Ares e via e-mail alla ricorrente e al suo legale lo stesso giorno, in orari compresi tra le 17:46 e le 18:05. Il ricorso è stato depositato il 25 aprile 2019.

Eccezione di tardività e calcolo del termine

Nel corso del giudizio il SEAE ha sostenuto che il ricorso fosse tardivo, poiché il termine di tre mesi dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, aumentato di dieci giorni ai sensi dell’articolo 60 del regolamento di procedura, decorreva dal 14 gennaio 2019 e scadeva il 24 aprile 2019. Il Tribunale ha ricordato che i termini per proporre reclamo e ricorso sono perentori, rilevabili anche d’ufficio e posti a tutela della certezza del diritto. Ha inoltre precisato, richiamando la giurisprudenza sulla combinazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura, che il giorno della notifica non si computa nel termine, ma il termine mensile scade alla fine del giorno che, nell’ultimo mese, porta lo stesso numero del giorno iniziale.

Notifica valida e momento di conoscenza utile

La questione centrale era stabilire se la decisione fosse stata validamente notificata il 14 gennaio 2019. Il Tribunale ha ribadito che, ai fini della notifica, non occorre provare la lettura effettiva dell’atto, ma solo che il destinatario sia stato messo in grado di prenderne utilmente conoscenza. Ha rilevato che:

  • il SEAE aveva inviato la decisione alla ricorrente e al suo avvocato via e-mail e tramite Ares;
  • gli indirizzi utilizzati erano corretti e già impiegati nei precedenti scambi tra le parti;
  • la ricorrente non aveva dedotto alcun ostacolo tecnico alla ricezione o consultazione del messaggio;
  • la stessa ricorrente aveva poi utilizzato quel medesimo indirizzo e-mail per comunicare con il proprio avvocato il 15 gennaio 2019, affermando di aver preso conoscenza della decisione.

Rilevanza dell’orario di invio e principio di certezza del diritto

Il Tribunale ha escluso che possa esistere una fascia oraria entro la quale la notifica via e-mail sarebbe inefficace. L’orario di invio non è decisivo: se il destinatario può prendere utilmente conoscenza del contenuto la sera stessa, la notificazione si considera avvenuta quel giorno; se ciò avviene solo il giorno dopo, la notifica si perfeziona allora. La tesi della ricorrente, basata sulla presa di conoscenza effettiva solo la mattina del 15 gennaio 2019, è stata respinta perché incompatibile con il principio di certezza del diritto, che impedisce a una parte di scegliere discrezionalmente il dies a quo del termine.

Riparto dell’onere della prova

Il Tribunale ha ricordato che spetta alla parte che eccepisce la tardività del ricorso, qui il SEAE, dimostrare la data da cui il termine decorre. Tuttavia, quando l’istituzione fornisce elementi sufficienti su invio, indirizzi corretti e possibilità di accesso del destinatario, e la controparte non allega circostanze che impedissero la conoscenza utile, l’onere probatorio deve ritenersi assolto. Nel caso concreto, la ricorrente non ha indicato alcun impedimento suo o del suo legale a consultare il messaggio ricevuto il 14 gennaio 2019.

Decisione e spese

Il Tribunale ha concluso che la decisione del 14 gennaio 2019 era stata validamente notificata il medesimo giorno e che, pertanto, il ricorso depositato il 25 aprile 2019 era tardivo. Il ricorso è stato quindi respinto in quanto manifestamente irricevibile, con condanna della ricorrente alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che, per la decorrenza dei termini di ricorso nel contenzioso della funzione pubblica UE, una decisione notificata via e-mail è valida se il destinatario è stato messo in condizione di conoscerla utilmente, senza necessità di prova della lettura effettiva; in mancanza di elementi contrari, la ricezione del messaggio nella casella del destinatario e del suo avvocato è sufficiente a far decorrere il termine processuale dal giorno dell’invio/notifica.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeatermini processualinotifica degli atti amministrativiagenti contrattualiirricevibilità del ricorso

Testo integrale

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