Cassazione Civile, Ordinanza n. 01055/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da atti di pignoramento presso terzi emessi in relazione a una cartella esattoriale per tassa automobilistica 2008 e a un avviso di accertamento IRPEF 2012. Il contribuente aveva impugnato tali atti deducendo, tra l'altro, la mancata rituale notificazione del presupposto avviso di accertamento e la prescrizione del credito. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata dall'Ufficio la notifica dell'avviso e, per la cartella, maturata la prescrizione. In appello l'Agenzia delle entrate aveva sostenuto invece la ritualità della notifica dell'avviso, con conseguente tardività dell'originaria impugnazione del pignoramento quanto al credito IRPEF. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, affermando che la notifica dell'avviso, eseguita a mani di familiare convivente, era valida senza necessità di raccomandata informativa e che non era maturata la prescrizione decennale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. 600/1973, sostenendo che, quando l'atto non è consegnato direttamente al destinatario ma a persona diversa, il messo deve comunque inviare la raccomandata informativa al destinatario, essendo insufficiente la sola consegna al convivente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva considerato rituale la notifica dell'avviso di accertamento eseguita a mani di familiare convivente senza la spedizione della raccomandata informativa. La Corte ha ribadito che, nelle notifiche degli atti impositivi effettuate dal messo comunale o dal messo autorizzato ex art. 60 d.P.R. 600/1973, quando il consegnatario non coincide con il destinatario occorre la sola spedizione della raccomandata informativa, la cui omissione impedisce di ritenere perfezionata la notifica secondo la fattispecie applicabile. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 60, comma 1, lett. a, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
le notificazioni degli atti impositivi sono eseguite dai messi comunali o autorizzati secondo le norme degli artt. 137 ss. c.p.c., con gli adattamenti previsti dalla disposizione tributaria.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
"Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso... il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata"
quando la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, il messo deve dare notizia al destinatario mediante lettera raccomandata semplice; la previsione non richiede la raccomandata con avviso di ricevimento.
artt. 137 ss. c.p.c.
sono richiamati come disciplina generale della notificazione applicabile anche alle notifiche tributarie, salvo le deroghe speciali.
art. 139, comma 4, c.p.c.
è richiamato in comparazione per confermare che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, la notizia al destinatario è data con la sola raccomandata.
art. 149 c.p.c.
viene richiamato per la notificazione a mezzo posta, ove compatibile con la disciplina speciale tributaria.
L. 20 novembre 1982 n. 890, artt. 7 e 8
la Corte distingue tra l'ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario e quella di irreperibilità relativa; solo nel secondo caso è richiesto un quid pluris probatorio e la ricezione della raccomandata di avviso di deposito.
art. 8 L. 20 novembre 1982 n. 890
si applica alla notificazione per irreperibilità relativa, in cui il perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica il deposito dell'atto.
art. 140 c.p.c.
è posto in parallelo con l'art. 8 L. 890/1982 per la fattispecie di irreperibilità relativa, caratterizzata dalla mancata consegna materiale dell'atto.
art. 3 Cost.
richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale già ritenuta manifestamente infondata.
art. 24 Cost.
richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale già ritenuta manifestamente infondata.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti impositivi eseguita dal messo comunale o dal messo autorizzato ex art. 60 d.P.R. 600/1973, se l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, il perfezionamento della notifica richiede la sola spedizione della raccomandata informativa prevista dalla norma speciale, senza necessità della sua ricezione né dell'avviso di ricevimento.
- La disciplina della notifica a persona diversa dal destinatario è distinta da quella dell'irreperibilità relativa: solo in quest'ultima ipotesi la legge richiede un quid pluris di garanzia, con effetti probatori più rigorosi e necessità di dimostrare la ricezione della comunicazione di deposito.
- L'omissione della raccomandata informativa nei casi in cui il consegnatario non coincida con il destinatario impedisce di ritenere rituale la notifica dell'atto presupposto e non può fondare la declaratoria di tardività dell'impugnazione dell'atto consequenziale.
- Nel valutare la tempestività dell'impugnazione di un atto esecutivo tributario conseguente a un avviso di accertamento, il giudice deve verificare in modo rigoroso la ritualità della notifica del titolo presupposto secondo la specifica fattispecie normativa applicabile.
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