Cassazione Penale, Sentenza n. 45189/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) rispetto a più condanne irrevocabili per reati di truffa, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta commessi in diversi luoghi e periodi (tra cui Genova 2010, Arquà Polesine 2016, Modena 2008-2009). Sosteneva che i reati fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso e che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente omesso di valutare gli elementi indiziari (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e di tener conto del precedente riconoscimento della continuazione per taluni fatti dalla Corte d'appello di Bologna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3 c.p.p.), confermando l'ordinanza del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato la richiesta. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i principi consolidati in materia: ha valutato gli indicatori rilevanti e ha motivato congruamente la mancata configurazione di un "medesimo disegno criminoso", constatando invece una propensione generale alla commissione di reati (programma di vita delinquenziale) non riconducibile a un unico progetto criminoso unitario. La Corte ha inoltre precisato che il precedente riconoscimento della continuazione da parte della Corte d'appello di Bologna non vincolava il giudice di Rovigo, atteso che le collocazioni spazio-temporali dei reati erano differenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), per responsabilità nella proposizione del ricorso (richiamo alla Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione: il giudice dell'esecuzione valuta, sulla base di indicatori quali omogeneità dell'illiceo, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità, se reati giudicati con sentenze diverse siano espressione di un medesimo disegno criminoso; ha libertà di giudizio ma deve motivare adeguatamente la decisione
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Predisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione se manifestamente infondato; la Corte l'ha applicato per dichiarare il ricorso di Romano inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende quando ricorrono responsabilità nella proposizione dell'impugnazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Principio secondo cui non è esclusa la responsabilità (colpa) nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, giustificando sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso": non basta la similitudine materiale dei reati o la comune natura delittuosa, occorre dimostrare che l'autore abbia deliberato unitariamente, almeno nelle linee essenziali, la commissione dei diversi reati
- Gli indicatori utili per valutare la continuazione sono: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative comuni, singole causali, sistematicità e abitudini programmate di vita; la presenza di alcuni indicatori rafforza la tesi della continuazione, ma la loro valutazione è complessiva e motivata
- Una propensione abituale o un "programma di vita delinquenziale" non equivale automaticamente a un progetto criminoso unitario: la prima indica inclinazione alla commissione di reati non predeterminati, mentre la continuazione richiede un piano unitario riconoscibile
- Il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio nella valutazione della continuazione e può non seguire precedenti accertamenti compiuti in altre sedi quando fatti, tempi o luoghi non coincidono; tuttavia deve considerare e motivare il rapporto con eventuali decisioni anteriori
- La prova a carico dell'istante che chiede il riconoscimento della continuazione è di natura valutativa: spetta a chi richiede l'applicazione dimostrare la sussistenza degli elementi che compongono il medesimo disegno criminoso
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende, anche sulla base della giurisprudenza costituzionale che autorizza sanzioni per la proposizione colposa di ricorsi infondati
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