Cassazione Penale, Sentenza n. 2555/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rescissione del giudicato trasmessa via PEC il 6/07/2023, relativa alla sentenza del 4/04/2019 che lo aveva condannato per reati di cui agli artt. 624, 625, 61 n.5 e 367, 61 n.2 c.p. Il ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., sostenendo che il termine di 30 giorni per proporre l'istanza dovesse decorrere non dalla notifica del mandato di arresto europeo, ma dalla data in cui, il 7/06/2023, era stato consegnato allo Stato italiano e gli era stato notificato il provvedimento di cumulo pene (SIEP 37/2020), momento in cui avrebbe avuto piena conoscenza dei provvedimenti e avrebbe potuto esercitare il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui, nella vigenza del testo applicabile ratione temporis dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., il termine di 30 giorni per la proposizione dell'istanza decorre dal "momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento" e non richiede la conoscenza compiuta degli atti o della sentenza. Ha inoltre ritenuto che la notifica del mandato di arresto europeo contenesse elementi sufficienti (provvedimento di esecuzione pene concorrenti, estremi della sentenza, numero e descrizione dei reati, traduzione in lingua romena con indicazione dei diritti e del termine per chiedere la revoca) per consentire al ricorrente di compiere le determinazioni difensive. Infine la Corte ha ricordato che, in ogni caso, il condannato può chiedere la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. se ritiene di non aver potuto adeguatamente esercitare il diritto di impugnazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis, comma 2, codice di procedura penale
trenta giorni «dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento"
Il termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza del "procedimento", e pertanto anche quando l'interessato non abbia avuto una conoscenza compiuta degli atti o della sentenza; non è necessario che sia acquisita la conoscenza completa della sentenza per far decorrere il termine
art. 175, codice di procedura penale
Consente al condannato che ritenga il termine insufficiente, per la complessità della vicenda processuale, di chiedere la restituzione nel termine; strumento di tutela dei diritti di difesa quando il termine decorso risulti in concreto insufficiente
d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art. 89, comma 1) - normativa transitoria
Stabilisce la decorrenza di efficacia della riforma: la Corte ha applicato il testo previgente dell'art. 629-bis perché la dichiarazione di assenza era stata pronunciata anteriormente al 10/11/2022, perciò il regime "ratione temporis" richiedeva l'applicazione della disciplina anteriore
artt. 624, 625, 61 n.5 e 367, 61 n.2 codice penale (articoli della sentenza impugnata)
Indicano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato; richiamati per contestualizzare l'oggetto dell'istanza di rescissione del giudicato, ma non decisivi sul punto procedurale della decorrenza del termine
Massime di principio
- Sotto il testo previgente dell'art. 629-bis c.p.p. il termine per la rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza del "procedimento" e non richiede la conoscenza completa della sentenza.
- La notifica di un mandato di arresto europeo può integrare la "conoscenza del procedimento" se contiene elementi identificativi della sentenza e del provvedimento esecutivo (estremi del provvedimento, descrizione dei reati, provvedimento di esecuzione, eventuale traduzione con indicazione dei diritti).
- Se il termine appare in concreto insufficiente per esercitare il diritto di impugnazione, il rimedio è la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; ciò tutela i diritti di difesa senza estendere il termine sostanziale previsto dalla legge.
- In contestazioni di tardività è importante verificare quale testo normativo sia applicabile ratione temporis (es. effetti di riforme e disposizioni transitorie).
- Per ottenere la rescissione del giudicato per "mancata conoscenza" è comunque necessario dimostrare l'"incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"; la mera mancanza di conoscenza della sentenza non basta se è dimostrabile che il soggetto aveva elementi per conoscere il procedimento.
- In presenza di documenti ufficiali in lingua straniera (es. EAW) è cruciale verificare la presenza di traduzioni e dell'indicazione dei termini e dei diritti, che possono incidere sulla decorrenza dei termini processuali.
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