Sentenza n. 1345/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento prot-OMISSIS-dello IACP di Ragusa denominato "Revoca di consegna provvisoria, affidamento in custodia dell’alloggio di E.R.P. tra via -OMISSIS-" emesso in data -OMISSIS-mai notificato; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: il provvedimento prot -OMISSIS-dello IACP di Ragusa denominato "Definizione procedura sospesa, riferimento nota I.A.C.P. di Ragusa prot-OMISSIS-del 28-08-2025".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della consegna provvisoria e dell'affidamento in custodia di un alloggio ERP, nonché definizione della procedura di assegnazione sospesa
Esito
Favorevole al resistente (ente assegnante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al bando speciale per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile, nella categoria riserva anziani, risultando utilmente collocato in graduatoria. Dopo avere sottoscritto il verbale di consegna provvisoria in custodia di un alloggio di quattro vani, lo IACP sospendeva la procedura e disponeva la restituzione dell'immobile, rilevando che il nucleo familiare era composto da una sola persona mentre l'alloggio era idoneo per cinque unità. Seguiva la revoca definitiva della custodia provvisoria. Il ricorrente deduceva, in sintesi: violazione e falsa interpretazione degli artt. 2 e 7 del bando, sostenendo che il bando non imponesse un numero minimo di componenti e che la clausola relativa all'accettazione del nucleo utilmente collocato consentisse l'assegnazione dell'alloggio sovradimensionato; violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, in ragione della graduatoria definitiva e della consegna dell'alloggio; omessa comunicazione di avvio del procedimento e vizi della notifica del provvedimento; erronea valutazione della documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare; illecita sostituzione della serratura, qualificata come spoglio possessorio ai sensi dell'art. 1168 c.c.; questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 1035/1972 per contrasto con l'art. 3 Cost. Le amministrazioni eccepivano inoltre il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il difetto di legittimazione passiva del Comune.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché gli atti impugnati riguardavano la revoca dell'affidamento provvisorio in custodia, fondato sulla ritenuta carenza originaria di un requisito del bando, e costituivano esercizio di autotutela nella fase pubblicistica della procedura, non gestione di un rapporto locatizio già perfezionato. Ha ritenuto legittimamente convenuto anche il Comune, in quanto coautore del bando e direttamente coinvolto nella contestazione dell'interpretazione della lex specialis. Nel merito, ha interpretato gli artt. 2 e 7 del bando secondo il loro significato complessivo e sistematico: la previsione di un nucleo familiare che comprende un componente anziano presuppone una pluralità di componenti e, correlata a un alloggio idoneo per cinque persone, non consente l'assegnazione a un nucleo monocomponente. La clausola di salvaguardia sull'accettazione dell'alloggio non introduce una deroga ai requisiti di accesso, ma consente soltanto, a nuclei già in possesso dei requisiti, di accettare un alloggio sovradimensionato con il maggior canone. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente con il principio di proporzionalità tra capienza dell'alloggio e consistenza del nucleo familiare espresso dall'art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 1035/1972. È stata esclusa la tutela dell'affidamento, poiché la consegna era espressamente provvisoria e in custodia, nelle more delle verifiche, e il requisito mancava originariamente. Le censure procedimentali sono state respinte ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di esito vincolato che non avrebbe potuto essere diverso; la conoscenza effettiva del provvedimento rendeva inoltre inidonei i vizi di notifica a determinare l'annullamento. È stata ritenuta irrilevante la documentazione relativa ad altre persone, poiché l'amministrazione si era basata sull'estratto anagrafico ufficiale. La censura relativa allo spoglio è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, oltre che infondata nel merito, poiché la sostituzione della serratura era stata previamente comunicata. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: la disciplina persegue finalità di equa e adeguata allocazione di una risorsa abitativa limitata, senza contraddittorietà, disparità di trattamento o sviamento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi (...), concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo
Il riparto di giurisdizione dipende dalla natura del potere concretamente esercitato e dalla posizione giuridica incisa; la revoca dell'affidamento provvisorio nella fase pubblicistica della procedura riguarda un interesse legittimo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La domanda cautelare era stata accolta per consentire l'approfondimento, in sede di merito, delle questioni prospettate, compresa quella sulla giurisdizione.
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1035/1972
non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno
La disposizione esprime il principio di proporzionalità tra capienza dell'alloggio e consistenza del nucleo familiare e impedisce l'assegnazione di un alloggio sproporzionato rispetto al nucleo, salvo quanto previsto per nuclei già in possesso dei requisiti secondo il bando.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e in correlazione sistematica, considerando il complesso dell'atto e la coerenza reciproca delle previsioni.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La mancata comunicazione di avvio non comporta annullamento quando l'esito era vincolato e l'amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 1168 c.c.
L'azione di spoglio possessorio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 3 Cost.
Non risulta violato dalla disciplina che rapporta la dimensione dell'alloggio alla consistenza del nucleo familiare, poiché essa persegue criteri oggettivi di equità e adeguatezza nella distribuzione di una risorsa limitata.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'edilizia residenziale pubblica, la revoca dell'affidamento provvisorio o in custodia di un alloggio, disposta per la carenza originaria di un requisito di accesso alla procedura, costituisce esercizio di potere autoritativo nella fase pubblicistica e appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se l'intervento avviene dopo l'approvazione della graduatoria e la consegna materiale dell'immobile.
- Ai fini del riparto di giurisdizione nell'edilizia residenziale pubblica, occorre valutare la natura concreta del potere esercitato e non soltanto la collocazione temporale dell'atto: la gestione di un rapporto locatizio già perfezionato appartiene ordinariamente al giudice ordinario, mentre la verifica dei requisiti e l'autotutela sulla procedura di assegnazione incidono su interessi legittimi.
- Le clausole di un bando per l'assegnazione di alloggi ERP devono essere interpretate secondo il significato letterale e in modo sistematico, ponendo in relazione le diverse previsioni della lex specialis e valorizzandone la ratio; una clausola che consente l'accettazione di un alloggio sovradimensionato non deroga ai requisiti soggettivi di accesso, ma opera soltanto a favore di nuclei che tali requisiti già possiedono.
- Il principio di proporzionalità tra capienza dell'alloggio e consistenza del nucleo familiare giustifica l'esclusione di un nucleo monocomponente dall'assegnazione di un alloggio destinato a una famiglia numerosa, quando il bando richieda che il nucleo comprenda più componenti e un anziano ultra-sessantacinquenne.
- La consegna provvisoria in custodia, espressamente effettuata nelle more delle verifiche amministrative, non determina di per sé la costituzione di un rapporto locatizio definitivo né genera un affidamento tutelabile sull'assegnazione quando venga successivamente accertata l'originaria carenza di un requisito di accesso.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non conduce all'annullamento dell'atto vincolato quando sia dimostrato che, accertata la carenza originaria del requisito, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; i vizi di notifica non sono decisivi se il destinatario ha comunque avuto piena conoscenza del provvedimento.
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