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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39001/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Riviera ha impugnato la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato (capo A) e delluso di targhe false (capo B). Ha dedotto insufficiente o viziata motivazione: contestava che i fatti si fossero fermati ad atti meramente preparatori (nessuna effrazione o ingresso nel cancello, mancato riconoscimento da parte della testimone Aurora Naiata, desistenza volontaria) e che non vi fosse prova della riconducibilità delle targhe false a lui, essendo mero passeggero del motociclo. Denunciava altresì violazione degli articoli richiamati (art.56 c.p., art.530 c.p.) e incertezze sul numero dei partecipanti (art.625 c.p., comma 1, n.5).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione di merito congrua e priva di vizi logici: la sequenza dei fatti (citofonata insistita, tentativo di aprire il cancello interrotto dallarrivo della polizia), il rinvenimento sulla moto e nei giardini di strumenti tipici dei furti organizzati (tra cui metal detector e agenda con codici), il comportamento di fuga dei soggetti, il filmato che documentava un cappellino con visiera e la circostanza che Riviera era su uno dei motocicli inseguiti, costituiscono elementi univoci e idonei a configurare il tentativo punibile, non meri atti preparatori. La presunta desistenza volontaria non è provata poiché linterruzione dellazione è avvenuta per il sopraggiungere della polizia. Quanto alle targhe false, la Corte distrettuale ha valutato la consapevolezza delluso illecito; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8 (convertito e successivamente prorogato)

    Riferimento procedurale alla richiesta del ricorrente di discussione orale ai sensi della disciplina emergenziale; la Corte registra la richiesta ma procede alla decisione sostanziale.

  • art.56 cod. pen.

    Norma sul tentativo: la sentenza interpreta che, secondo la giurisprudenza citata, anche atti preparatori possono integrare il tentativo quando risultino univoci e idonei, valutati ex ante nel contesto, con attitudine a creare un pericolo attuale per il bene protetto.

  • art.530 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione da vizio di motivazione; dalla decisione non emerge accoglimento della censura relativa a questa norma.

  • art.625 cod. pen., primo comma, n.5

    Norma che individua la fattispecie aggravata di furto in abitazione; il ricorrente contestava lapplicazione dellaggravante per incertezza sul numero dei partecipanti, mentre i giudici hanno ritenuto provata la condotta tipica e laggravamento.

  • Cass. Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017 (Macori)

    Giurisprudenza richiamata secondo la quale gli atti preparatori possono costituire tentativo quando siano univoci e idonei, valutando ladequatezza causale ex ante nelle circostanze concrete.

  • Cass. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 (Pezzo)

    Principio richiamato in tema di inammissibilità: il ricorso deve contenere corretta correlazione tra le censure e le argomentazioni della decisione impugnata; la mancanza di tale correlazione comporta lammissibilità negativa del motivo.

Massime di principio

  • Per configurare il tentativo non è necessario che lagente abbia penetrato fisicamente labitazione: atti univoci e contestualmente idonei (es. citofonata insistita, tentativo di forzare/accesso al cancello, uso di strumenti tipici per il furto) possono integrare il tentativo punibile.
  • La valutazione della soglia tra atti preparatori e tentativo va fatta ex ante, tenendo conto del contesto concreto e delle modalità dazione; più elementi convergenti e coerenti rafforzano la qualificazione come tentativo.
  • La desistenza volontaria esclude il tentativo solo se si prova che linterruzione sia stata una scelta autonoma dellagente e non dovuta allintervento di terzi ovvero allarrivo delle forze di polizia.
  • Lassenza di identificazione diretta da parte di un testimone può essere compensata da elementi indiziari e di contesto (posizione sullveicolo inseguito, oggetti rinvenuti, filmati, comportamenti di fuga) se complessivamente univoci.
  • Le censure in cassazione devono essere specificamente correlate ai passi logici della motivazione impugnata; motivi generici o scollegati sono destinati allinammissibilità.
  • Per contestare luso di targhe false occorre dimostrare il collegamento tra il soggetto e luso illecito delle targhe; la qualità di passeggero non esclude responsabilità se sussistono elementi che provano la consapevolezza o la partecipazione.

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