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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4239/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) la mancata qualificazione del fatto come contravvenzione ai sensi dell'art. 712 c.p. (omessa risposta della Corte di merito alla deduzione difensiva); 2) il rigetto illegittimo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p., per motivazione carente e uso di elementi non pertinenti (rinvenimento di denaro in perquisizione, assenza di giustificazioni, gravità desunta da pregresse condanne) e valutazione errata dell'abitualità; 3) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 e art. 648 c.2 c.p., per un presunto errore nel computo del valore economico del bene ricettato.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il primo e il terzo motivo manifestamente infondati e ha accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della Corte d'appello insufficiente e giuridicamente non pertinente rispetto all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio su quel solo punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Dispone la possibilità di trattazione con contraddittorio cartolare; qui indicata come modalità procedurale adottata per la trattazione del ricorso.

  • art. 712 cod. pen.

    La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte di merito abbia adeguatamente escluso la riconduzione del fatto all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712, e il motivo che chiedeva tale qualificazione è stato dichiarato infondato.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La Corte ha richiamato l'esigenza di una valutazione complessa e motivata sulla particolare tenuità del fatto; ha ritenuto la motivazione di merito carente perché ha usato elementi di contesto non chiaramente idonei ad escludere l'occasionalità e non ha esplicitato gli elementi che impediscono l'applicazione dell'istituto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro interpretativo per la valutazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno nel giudizio di tenuità ex art. 131‑bis; la Corte sottolinea che la valutazione deve essere complessiva e motivata.

  • art. 131‑bis, comma 3 cod. pen. (abitualità)

    art. 131‑bis, comma 3 c.p.

    La Corte ha precisato che l'abitualità è tipizzata e richiede la presenza di pluralità di illeciti della stessa indole (almeno due illeciti diversi da quello oggetto del procedimento); il mero rinvenimento di denaro in perquisizione non è sufficiente a dimostrare l'abitualità senza dettagli sui precedenti illeciti.

  • art. 62 n.4 cod. pen. e art. 648 cod. pen. (commi 2 e 4)

    art. 62 n.4 c.p.; art. 648 c.p. (c.2 / c.4 menzionati)

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del danno perché il valore economico del bene ricettato era già stato valutato dal primo giudice ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648; quindi non è stato ravvisato errore sul punto.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. il giudice deve operare una valutazione complessiva e dettagliata delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, motivando espressamente perché gli elementi concreti ostano o meno all'applicabilità della causa di non punibilità.
  • L'abitualità ostativa all'art. 131‑bis ha natura tassativa: occorrono elementi che dimostrino la pluralità di illeciti della stessa indole (almeno due illeciti oltre quello processato); generiche menzioni o il mero ritrovamento di denaro non sostituiscono la prova di precedenti illeciti specifici.
  • Valutazioni sul dolo e sulla motivazione probatoria (es. richieste di giustificazione del possesso) possono influire sulla qualificazione del fatto, ma non possono supplire a una motivazione chiara e specifica quando si esclude la tenuità ai sensi dell'art. 131‑bis.
  • Se il primo giudice ha già valutato il valore economico del bene ai fini di attenuanti (es. art. 648), la Corte d'appello deve motivare specificamente perché ritiene diversa la valutazione in ordine alla particolare tenuità del danno; diversamente le censure su questo punto possono essere ritenute infondate.
  • I tribunali di merito devono evitare argomentazioni meramente descrittive o formule di stile: quando escludono un beneficio (come l'art. 131‑bis) devono indicare con precisione gli elementi fattuali e giuridici che rendono il fatto non meritevole del trattamento sanzionatorio attenuato.

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