Sentenza del 29/02/2016 n. 1152 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello -Ammissibilità - Motivi di impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile, poiché non investiva tutte le autonome rationes decidendi e le statuizioni principali della sentenza impugnata. La decisione di primo grado è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato valutato sotto il profilo dell'ammissibilità dei motivi di impugnazione. L'appellante non ha contestato uno dei motivi fondanti della controversia, espressamente esaminato e posto a base della sentenza di primo grado. Poiché l'appello è un giudizio impugnatorio, ogni statuizione principale della decisione deve essere specificamente censurata; la mancata impugnazione di una di esse rende il gravame inidoneo a ottenere la riforma della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello occorre contestare specificamente tutte le ragioni autonome sulle quali si fonda la sentenza di primo grado.
- Se anche una sola statuizione decisiva non viene impugnata, l'appello può essere dichiarato inammissibile perché non è idoneo a determinare la riforma della decisione.
- Non è sufficiente riproporre genericamente le difese già svolte in primo grado: i motivi devono confrontarsi puntualmente con il contenuto della sentenza impugnata.
- Prima di proporre appello è necessario individuare tutte le rationes decidendi della sentenza e formulare una censura specifica per ciascuna di esse.
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