Sentenza n. 2927/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 150/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, recante condanna al riconoscimento di Euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 150/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, notificata e munita di attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l’importo complessivo di Euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Poiché l’Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente del 28 maggio 2026, attestante l’avvenuto accreditamento, nelle more del giudizio, dell’importo oggetto della controversia. Ritenuta così integralmente soddisfatta la pretesa azionata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché il soddisfacimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico del Ministero. Le spese sono state liquidate in Euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati in relazione alla regolazione e alla distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato per l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa risultante dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Se l’adempimento dell’amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta soddisfazione della pretesa non esclude la decisione sulle spese, che va regolata considerando la condotta delle parti e la causa che ha reso necessario il giudizio.
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