Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 822/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza del Commissario ad acta di ulteriore proroga del termine assegnato per l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 931/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 931/2024, il Commissario ad acta, cui erano stati attribuiti poteri sostitutivi e fissati criteri operativi con la precedente ordinanza n. 44/2026, ha chiesto un’ulteriore proroga di trenta giorni per concludere l’incarico. Ha rappresentato che l’attività istruttoria era proseguita mediante interlocuzione con gli uffici comunali e acquisizione della documentazione necessaria, ma che il procedimento non era stato concluso entro il termine assegnato anche per sopravvenuti motivi personali e di salute. La società ricorrente ha dichiarato di non opporsi alla proroga.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di proroga e ha concesso al Commissario ad acta un ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, per portare a termine l’incarico, facendo salve le attività eventualmente svolte medio tempore senza soluzione di continuità. La decisione considera la prosecuzione dell’attività commissariale, la mancata opposizione della ricorrente e le ragioni personali e di salute addotte dal Commissario, ritenendo la proroga ragionevole e necessaria per assicurare l’effettività del giudicato e la continuità dell’azione sostitutiva. Il Collegio ha tuttavia precisato che il termine non è ulteriormente prorogabile, poiché la funzione del Commissario ad acta ha carattere doveroso e non è suscettibile di ulteriori dilazioni. L’ordinanza deve essere eseguita dall’Amministrazione e, per quanto di ragione, dal Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può concedere al Commissario ad acta una proroga del termine per la conclusione dell’incarico quando risultino proseguite le attività sostitutive, sussistano ragioni concrete che giustifichino il ritardo e la proroga sia contenuta e temporalmente delimitata, in funzione dell’effettività del giudicato.
  • La proroga dell’incarico del Commissario ad acta deve essere strettamente limitata nel tempo e non può trasformarsi in una dilazione indefinita dell’esecuzione del giudicato.
  • L’incarico del Commissario ad acta costituisce una funzione sostitutiva di carattere doveroso: una volta assegnato il termine finale, il Commissario deve portare a compimento il munus affidato e il termine può essere dichiarato non ulteriormente prorogabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.