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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1094/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per furto pluriaggravato per due motivi: 1) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che l'allaccio abusivo era ai cavi interni di una proprietà privata destinati a una singola utenza e quindi non rientrerebbe nella nozione di "cosa destinata a pubblico servizio"; 2) contestazione dell'esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, comma 1, n. 6 c.p.), sostenendo che un accordo transattivo con la parte offesa, anche se per somma inferiore al danno oggettivo, e con dichiarazione di nulla più a pretendere, dovrebbe valere come risarcimento sufficiente ai fini dell'attenuante.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo è stato stabilito che la nozione di "cosa destinata a pubblico servizio" riguarda la destinazione funzionale all'erogazione di un servizio pubblico: l'energia elettrica mantiene tale carattere anche se sottratta attraverso terminali posti in proprietà privata, perché la deviazione dal sistema generale sottrae disponibilità ad altri utenti. Sul secondo motivo è stato confermato che l'attenuante del risarcimento richiede un risarcimento integrale del danno; la valutazione della corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può disattendere dichiarazioni della parte lesa se non corrispondono all'entità del danno. Nel caso concreto il danno accertato superava i 40.000 euro, mentre la transazione faceva riferimento a un credito originario di circa 4.000 euro e non risultava che riguardasse il risarcimento integrale del danno cagionato; pertanto l'attenuante non è stata riconosciuta. Il ricorso è rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., n. 7 (furto pluriaggravato)

    L'aggravante per furto di cosa destinata a pubblico servizio si applica quando la cosa sottratta è oggettivamente funzionale all'erogazione di un servizio fruibile dal pubblico. L'energia elettrica mantiene la destinazione a pubblico servizio anche se sottratta mediante allaccio dai terminali collocati in proprietà privata, perché la deviazione sottrae disponibilità alla rete generale e agli altri utenti.

  • art. 62, comma 1, n. 6 c.p. (attenuante per risarcimento del danno)

    L'attenuante richiede il risarcimento integrale del danno; la valutazione se una transazione o pagamento soddisfi tale requisito spetta al giudice. Il mero accordo transattivo o la dichiarazione della parte offesa di nulla più a pretendere non vincolano automaticamente il giudice se non corrispondono all'ammontare del danno oggettivamente accertato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami)

    Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013; Sez. 5, Sentenza n. 57573 del 31/10/2017

    La giurisprudenza conferma che il criterio per l'aggravante è la destinazione funzionale a pubblico servizio e che l'attenuante per risarcimento richiede riparazione integrale; inoltre il giudice può valutare e anche disattendere le dichiarazioni della parte offesa se non corrispondono ai dati probatori.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. non conta la collocazione fisica del terminale (pubblico o privato) ma la destinazione funzionale del bene al servizio pubblico: l'energia rimane bene destinato a pubblico servizio anche se prelevata da un punto privato.
  • L'attenuante per risarcimento del danno richiede il risarcimento integrale; una transazione parziale o un riconoscimento verbale della parte offesa non producono automaticamente l'attenuante se non emerge che il danno è stato effettivamente e integralmente riparato.
  • In casi di allacci abusivi, occorre documentare l'entità del danno e che la riparazione (transazione/pagamento) copra esattamente quel danno: la mera indicazione di un pagamento o di un accordo non è sufficiente senza prova che l'oggetto della transazione coincida con la pretesa risarcitoria derivante dal reato.
  • In sede di impugnazione la Corte di Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione; quando i fatti e la quantificazione del danno accertati in primo grado non sono stati efficacemente contestati in sede d'appello, la Cassazione tende a confermare le valutazioni del merito.
  • Le dichiarazioni della parte offesa non vincolano il giudice quando contrastano con gli elementi probatori: spetta al giudice valutare la corrispondenza tra transazione e danno e motivare l'eventuale disconoscimento dell'effetto estintivo ai fini dell'attenuante.

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