Sentenza del 18/01/2017 n. 1106 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, deducendo due vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In particolare, ha contestato la ricostruzione dei quantitativi di prodotti agricoli risultanti dai documenti di trasporto e l'asserita alterazione dei pesi da parte dei verificatori. Ha inoltre denunciato la contraddittorietà della motivazione della CTR, che aveva considerato notori e incontestati i fatti relativi alla pesatura approssimativa nei campi, alla grossolana pulizia dei prodotti e alla successiva accurata pulizia presso il cessionario, ma aveva poi ritenuto non provati quegli stessi fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo logicamente incoerente la motivazione della CTR. Se il peso effettivo veniva determinato dal cessionario dopo la pulizia della merce e risultava inferiore a quello stimato nelle bolle di accompagnamento, non era necessariamente richiesto apportare variazioni alle fatture, poiché queste potevano essere emesse sulla base del quantitativo effettivamente ceduto. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché il criterio previsto da un documento di prassi del Ministero dell'Agricoltura per situazioni analoghe non fosse applicabile anche al rapporto tra associazione cedente e impresa cessionaria. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di omessa motivazione; vizio di contraddittoria motivazione
La norma consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza presenta un vizio rilevante nella motivazione, come l'omissione dell'esame di un fatto decisivo o una motivazione intrinsecamente contraddittoria.
Principio della ragione più liquida
il secondo motivo, che va esaminato preliminarmente, risultando connotato di decisività
Il giudice può esaminare prioritariamente la questione che consente di definire più rapidamente e direttamente la controversia, anche se logicamente successiva rispetto ad altre.
Documento di prassi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
invitava ad attribuire rilevanza al quantitativo riportato sulla bolla di consegna rilasciata dall'industria di trasformazione
In presenza di differenze quantitative dovute a sfridi, pulizia o modalità di pesatura dei prodotti agricoli, può assumere rilievo il quantitativo effettivamente determinato e documentato al momento della consegna, purché il criterio sia coerente e adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Una decisione tributaria deve mantenere coerenza logica tra i fatti riconosciuti come notori o incontestati e la conclusione giuridica raggiunta.
- Quando il peso indicato nei documenti di trasporto è solo stimato e quello fatturato è determinato successivamente sulla base della merce effettivamente ricevuta e lavorata, la differenza non dimostra automaticamente l'esistenza di ricavi non contabilizzati.
- L'Amministrazione finanziaria deve fondare la ripresa a tassazione su una ricostruzione quantitativa attendibile e verificabile, considerando le modalità concrete di raccolta, pulizia, pesatura e consegna dei prodotti.
- Se esiste un criterio amministrativo applicabile a una situazione fattuale analoga, il giudice deve spiegare specificamente perché tale criterio non possa essere utilizzato nel rapporto controverso.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al contribuente: impone al giudice di merito di riesaminare la causa correggendo il vizio motivazionale individuato dalla Corte.
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